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CAPITOLO II
La responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa può essere definita come la responsabilità di natura pa-
trimoniale nella quale incorrono gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici a causa
dell’inosservanza degli obblighi di servizio, producendo un danno all’Amministrazione, sia in
modo diretto sia indiretto.
1. Fonti
Le questioni inerenti la responsabilità dei dipendenti pubblici nei confronti delle Ammini-
strazioni di appartenenza cominciano ad essere affrontate e disciplinate dalla legge verso la fine
del XIX secolo.
In un primo tempo era stata prevista solo la responsabilità contabile, successivamente,
con legge del 1869, è stata introdotta una forma di responsabilità ulteriore e differente.
Alcuni anni più tardi è stata, quindi, configurata la cosiddetta responsabilità formale, ossia
una forma di responsabilità slegata dal danno e collegata soltanto alla violazione di disposizioni
in materia di contabilità pubblica, prevista a carico di amministratori e dipendenti dei soli enti
locali. La Corte Costituzionale, a partire dagli anni Sessanta, comunque, ha dichiarato incostitu-
zionali le leggi che prevedevano ipotesi di responsabilità formale, ritenendo che l’elemento es-
senziale caratterizzante la responsabilità del dipendente pubblico sia l’effettiva esistenza di un
danno. Il fondamento della responsabilità del pubblico funzionario o dipendente oggi è innan-
zitutto contenuto nell’articolo 28 della Costituzione che, al primo comma, prevede che “i fun-
zionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti” .
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A delimitare e definire la responsabilità poi concorrono testi normativi risalenti, quali il
Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (che stabilisce che il danno ingiusto addebitabile
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all’agente è quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia com-
messo con dolo o colpa grave), il R.D. 2440 del 1923 (che prevede l’obbligo del risarcimento
4 MERUSI, La responsabilità dei pubblici dipendenti secondo la Costituzione: l’art. 28 rivisitato”, in RIV. TRI. DIR. PUBBL.,
1986, p. 41 e ss.
5 D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3, in particolare art. 23.
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