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La differenza tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile rileva inoltre an-
che per quanto concerne la previsione del cosiddetto potere riduttivo della Corte dei Conti , di
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cui si dirà in seguito.
Le restanti componenti strutturali dell’illecito (condotta, evento, nesso causale) non pre-
sentano invece differenze tra l’illecito contabile e quello amministrativo.
2.1. Il principio di intrasmissibilità agli eredi
Per tutti i dipendenti pubblici vige il principio della personalità della responsabilità. Per ta-
le motivo vale la regola dell’intrasmissibilità agli eredi del debito pecuniario derivante dalla re-
sponsabilità amministrativa del pubblico dipendente deceduto. Il debito che scaturisce dal giu-
dizio dinnanzi la Corte dei Conti si trasmette agli eredi soltanto nel caso di indebito arricchi-
mento degli eredi stessi, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 della L. 20/1994 . In
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questo caso, l’esercizio dell’azione di indebito arricchimento non rappresenta la prosecuzione
dell’azione nei confronti dell’agente, ma opera come azione autonoma, basata su presupposti
specifici e vincolata all’onere probatorio gravante in capo alla Procura contabile .
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Il principio in esame è stato giustamente ritenuto applicabile anche alla responsabilità con-
tabile, stante l’unitarietà di regime con quella amministrativa.
Contrariamente a quanto affermato, però, si è sviluppato in merito al principio di intra-
smissibilità agli eredi un orientamento giurisprudenziale secondo il quale esisterebbe sempre
una presunzione relativa di indebito arricchimento degli eredi conseguente a quello del loro
dante causa . La conseguenza sarebbe quindi l’inversione dell’onere della prova, per cui do-
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vrebbe essere l’erede a dimostrare che i proventi della condotta del proprio dante causa sono
stati consumati in vita dal medesimo e nessun beneficio è stato trasmesso mortis causa. È però da
sottolineare che il dettato normativo e la ratio della L. 20/1994 non sembrano avvallare tale ri-
costruzione, potendosi solo ammettere, ai fini probatori dell’illecita trasmissione pecuniaria, una
dimostrazione fondata su presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
16 Art. 52 del R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934.
17 Art. 1 comma 1, L. 20/1994: “Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.
18 SCOCA, La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, 1997, p. 127.
19 “Appare dunque ragionevole presumere, sia pure in via relativa, la consequenzialità di cui si è detto [arricchi-
mento dell’erede come conseguenza normale dell’arricchimento del de cuius] lasciando agli eredi la possibilità
di superare il dato presuntivo dimostrando che ciò che è stato loro trasferito con l’eredità rappresenta (in tut-
to o in parte) non un “indebito”, ma un “dovuto”. Così si è espressa la Corte dei Conti, sez. giur. Emilia Ro-
magna, 17 gennaio 2006, n. 3.
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