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ti”) che prevedeva, in caso di renitenza del soggetto obbligato alla resa del conto, il potere della
Corte dei Conti di irrogare una pena pecuniaria in ragione della mora.
In tale ottica si è poi mosso anche l’art. 30, comma 15 della Legge Finanziaria del 2003
che prevede alcune misure dissuasive volte alla tutela dell’equilibrio economico-finanziario degli
enti locali con effetti invalidanti e sanzionatori per i comportamenti trasgressivi della menziona-
ta regola stabilendo che “qualora gli enti locali ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da
quelle di investimento, in violazione dell’art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le se-
zioni giurisdizionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa de-
libera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte fino a un massimo di venti”.
Numerose fattispecie tipizzate di responsabilità sono state, infine, individuate anche dalle
successivi Leggi finanziarie , sempre con funzione sanzionatoria e risarcitoria.
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In aggiunta a queste due teorie, quella privatistica e quella pubblicistica, ne è stata prospet-
tata una terza, secondo cui la responsabilità amministrativa sarebbe un tertium genus di illecito,
retto da una disciplina autonoma che compendia profili civilistici e penalistici e che è soggetto
ad un’azione pubblicistico-risarcitoria. Tale teoria è stata avvallata anche dalla Corte Costituzio-
nale, nella importante sentenza n. 371 del 20 novembre 1998. Nell’arresto, relativamente alla
questione di legittimità costituzionale della norma che limita la responsabilità amministrativa ai
casi di dolo o colpa grave, si è infatti parlato di “un processo di nuova conformazione
dell’istituto, che fa riscontro alla revisione dell’ordinamento del pubblico impiego, attuata dal
D.Lgs. 80/1998, in una prospettiva di maggiore valorizzazione dei risultati dell’azione ammini-
strativa, alla luce degli obiettivi di efficienza e di rigore di gestione ”.
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A tal proposito, è stato sostenuto che la natura giuridica della responsabilità amministrati-
va non debba per forza essere definita sulla base di nozioni giuridiche preesistenti, con la con-
seguenza che la si potrebbe definire anche sui generis, ossia come un istituto dotato di caratteriz-
zazione propria, con una struttura e una funzione differente dalla responsabilità civile. Allo
stesso tempo, l’affermazione di una natura sui generis della responsabilità amministrativa non im-
30 Al solo fine di esempio si possono ricordare gli artt. 43-66 della Legge Finanziaria del 2008 che prevedono
che la violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei provvedimenti di con-
ferimento di incarichi ad estranei all’amministrazione stessa costituisce illecito disciplinare e determina la re-
sponsabilità erariale del dirigente preposto.
Ancora, negli ultimi anni, il legislatore ha ampliato l’ambito di applicazione della responsabilità gestoria in en-
trambe le sue conseguenze, risarcitoria e sanzionatoria, in ragione dello sconfortante e diffuso fenomeno di
insolvenza degli enti locali.
31 Tutte le innovazioni introdotte con la riforma del 1994 e successive modifiche sono state considerate da molti
di non poco conto, tanto da richiedere una nuova sistemazione dogmatica.
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