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La Corte dei Conti della Regione Lombardia  ha riconosciuto che nell’ambito della fi-
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            nanza pubblica rientrano anche i fondi europei e che quindi, alla luce del principio della perse-
            guibilità del “danno obliquo”, il giudice competente sia proprio la Corte dei Conti.



            4.1.  Il potere riduttivo della Corte dei Conti

                  In tema di giurisdizione della Corte dei Conti è opportuno fare un accenno al suo potere
            riduttivo.

                  Il potere riduttivo è uno strumento teso a commisurare l’entità del risarcimento alla re-

            sponsabilità del convenuto e rappresenta un unicum nel panorama normativo italiano. Si tratta,

            infatti, di un potere peculiare e proprio della Corte dei Conti che non va però confuso né con la
            pronuncia secondo equità, né con la valutazione equitativa del danno certo ma non determina-

            bile. La ratio del potere può essere rinvenuta nella “situazione di maggior rischio derivante in al-

            cuni settori di azione dei poteri pubblici, dall’esercizio di attività potenzialmente di danno ”.
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                  Il potere riduttivo risulta previsto dall’art. 83 della legge di contabilità del 1923 e dall’art. 19

            del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato. Attualmente è espressamente sancito dall’art. 1

            comma 1-bis della L. 20/1994. Esso consente di ripartire il rischio del danno tra l’autore e la pub-

            blica amministrazione , mediante il potere conferito al giudice di ridurre il quantum del danno fi-
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            nanche alla completa esclusione di qualsiasi addebito al pubblico dipendente .
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                  Tale riduzione attiene ad un momento successivo alla determinazione del quantum, trat-

            tandosi di stabilire quanta parte del danno sia attribuibile al soggetto responsabile (dopo aver

            già effettuato la ripartizione tra i rei).
                  Sono state elaborate varie tesi per cercare di spiegare la natura dello strumento: alcuni lo

            definiscono come un  modo per adeguare la misura dell’addebito al livello di colpevolezza

            dell’autore, altri come una parziale rinuncia al credito erariale, altri come una modalità di riparti-

            zione del rischio tra amministrazione e soggetto agente.





            38   Corte dei Conti, sez. giurisd. Lombardia, 8 aprile 2004, n. 528.
               “Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, in base all’art. 1, co. 4, L. 14 gennaio 1994, n. 20 (danno ad amministrazione
               diversa da quella di appartenenza) e all’art. 280 del Trattato della Comunità Europea (principio di assimilazione), in caso di
               danno asseritamene arrecato da un amministratore di ente locale alla Comunità Europea per la percezione di finanziamenti co-
               munitari da parte di un Comune a fronte della mancanza di alcuni requisiti formali per poterne beneficiare. Tale giurisdizione
               non è esclusa dalla possibile concorrente promuovibilità, innanzi alla Corte di Bruxelles o presso il giudice ordinario, di un’azione
               diretta della Comunità Europea nei confronti del Comune volta al recupero del finanziamento indebitamente erogato”.
            39   Corte dei Conti, 15 febbraio 1994, n. 44.
            40   Corte dei Conti, 10 aprile 2001, n. 134/A.
            41   Si tratta di situazione estremamente rara. Un precedente isolato è riscontrabile nella sentenza della Corte dei
               Conti del 5 ottobre 2001 n. 291/A.

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