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plica la sua considerazione quale istituto extra ordinem . Al contrario, una configurazione siffatta
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della responsabilità, a detta della dottrina, arricchisce il sistema ed è idonea ad includere l’istituto
nell’ambito dello ius ordinarium.
In questo quadro ordinamentale, la responsabilità amministrativa è stata disciplinata in
conformità ai principi di efficienza che sono divenuti la base della stessa azione amministrativa.
Riprendendo ancora una volta le parole del Giudice delle leggi del 1998, quindi, ci troviamo di
fronte ad “un processo di nuova conformazione dell’istituto”, che risponde all’intento di “pre-
disporre, nei confronti dei dipendenti e degli amministratori pubblici, un assetto normativo in
cui il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello
svolgimento dell’attività amministrativa”. Si tratta cioè di norme che mirano “alla finalità di de-
terminare quanto del rischio dell’attività amministrativa debba restare a carico dell’apparato e
quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per di-
pendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non
di disincentivo”, con la conclusione che questa nuova conformazione della responsabilità am-
ministrativa si è realizzata “secondo linee volte, fra l’altro, ad accentuarne i profili sanzionatori
rispetto a quelli risarcitori”.
Ad ogni modo, in una prospettiva pragmatica ed applicativa, il problema della natura della
responsabilità in esame appare abbastanza teorico ed accademico, a fronte di un regime norma-
tivo dettagliato e puntuale che, prescindendo dal problema ontologico e nominalistico, offre so-
luzioni tendenzialmente inequivoche ai problemi posti dalla realtà giudiziaria .
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Questo dato è confermato, inoltre, dall’art. 52 del TU delle Leggi sulla Corte dei Conti e
dall’art. 83 della Legge di contabilità generale dello Stato, i quali all’unisono affermano che “la
Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno ac-
certato o del valore perduto”. Tali norme, oltre a sancire il principio fondamentale della graduazione
della colpa (di cui si dirà in seguito), puntualizzano che il danno può derivare sia da un illecito di
tipo aquiliano (il danno accertato) sia da un inadempimento contrattuale (valore perduto).
Sulla base di queste osservazioni, risulterebbe quindi inutile la discettazione circa la pre-
sunta natura aquiliana o contrattuale della responsabilità amministrativa in quanto la legge ha
praticamente unificato le due ipotesi.
Alla luce di quanto fin qui affermato, quindi, la soluzione preferibile, in un’ottica aderente
al dato normativo, sarebbe quella di optare per la definizione della responsabilità amministrativa
32 SCHIAVELLO, La nuova conformazione della responsabilità amministrativa, Milano, 2001, p. 125 e ss.
33 SCOCA, La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, 1997.
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