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La natura giuridica della responsabilità amministrativa ha suscitato, in ogni caso, un acceso

            dibattito dottrinale. La dottrina, infatti, si è divisa tra i fautori di una riconduzione alla respon-
            sabilità civile e i sostenitori di una responsabilità diversa, di stampo pubblicistico. Tra i fautori

            della teoria civilistica, poi, occorre ulteriormente scindere tra coloro che propendono per la na-

            tura contrattuale della responsabilità amministrativa e coloro che propendono per quella extra-

            contrattuale.
                  Secondo i primi, la responsabilità amministrativa rientrerebbe nel genus della responsabilità

            civile contrattuale, con funzione risarcitoria, ai fini della reintegrazione delle casse erariali, sulla

            base dell’esistenza del rapporto di servizio tra il danneggiante e il danneggiato .
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                  Altri affermano, al contrario, che la responsabilità amministrativa sarebbe di tipo extra-
            contrattuale e, più precisamente, sarebbe “espressiva del generale principio del neminem laedere”.

            Tale teoria parrebbe trovare riscontro anche nel dato normativo e nella giurisprudenza della

            Suprema Corte. Con  la citata  riforma del 1994, infatti, è  stata ammessa la  perseguibilità del
            “danno obliquo”, derivante da una forma di responsabilità che si estrinseca al di fuori di un

            rapporto contrattuale.  Nello stesso senso sembra  anche andare la  Suprema Corte che, con

            l’ordinanza n. 19667 del 2003 che aveva per oggetto gli illeciti commessi da dipendenti di enti

            pubblici economici, sancisce la giurisdizione contabile anche per i danni ad enti diversi da quel-

            lo di appartenenza.
                  Nella disputa dottrinale non manca chi reputa che la propensione per la teoria contrattua-

            le sia dovuta al termine di prescrizione più lungo e all’onere probatorio più agevole . E non
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            mancano nemmeno gli autori che considerano tale disputa completamente inutile.
                  A queste prime impostazioni, risalenti comunque alla comune matrice civilistica,  se ne

            contrappone un’altra, di matrice pubblicistico-sanzionatoria, che evidenzia l’aspetto repressivo,

            afflittivo  e di deterrenza della  responsabilità amministrativa, oltre  che le  differenze con

            l’ordinario regime contrattuale civilistico (prime fra tutte, l’intrasmissibilità agli eredi del debito,

            il potere riduttivo, il grado minimo della colpa grave, l’officiosità dell’azione della procura con-
            tabile, oltre che alla non esperibilità dell’azione revocatoria da parte della Corte dei Conti).

                  La teoria pubblicistico-sanzionatoria risale agli anni Trenta,  quando comparve

            nell’ordinamento una delle prime fattispecie sanzionatorie pecuniarie tipizzate, contenuta all’art.
            46 del r.d. 1214 del 12 luglio 1934 (recante “Approvazione del testo unico sulla Corte dei Con-






            28   Ne sono fautori, fra gli altri, ALESSI, GARRI, STADERINI.
            29   SCOCA, La responsabilità amministrativa e il suo processo, Padova, 1997.

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