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Naturalmente, il ragionamento di cui sopra vale in caso di apertura della successione in

            pendenza di giudizio di responsabilità amministrativa. Al contrario, nel caso di apertura della
            successione dopo il passaggio in giudicato della sentenza di responsabilità amministrativa,

            “l’obbligazione risarcitoria deve considerarsi già sorta in capo all’agente responsabile e già rien-

            trante nel suo patrimonio ereditario ”.
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                  In ogni caso, l’oggetto del credito azionato dalla Procura erariale non va limitato allo spe-
            cifico vantaggio illecitamente e concretamente appreso dal de cuius, quale bene infungibile, ma al

            suo controvalore economico: ne consegue che, in caso di alienazione del bene indebitamente

            acquisito, la responsabilità dell’erede permarrà, essendosi comunque verificato un arricchimento

            patrimoniale illecito.


            2.2.  Il termine di prescrizione

                  È egualitario tra illecito amministrativo e illecito contabile anche il temine di prescrizione.
            Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. 20/1994, infatti, “il diritto al risarcimento del danno si prescrive

            in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occulta-

            mento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” .
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                  Il principale problema sistematicamente vagliato dalla giurisprudenza sul tema attiene al

            dies a quo del termine prescrizionale che, in base al dato testuale, coincide con la verificazione
            del fatto dannoso. Tuttavia sulla individuazione del concetto di verificazione del fatto dannoso

            l’orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti non è stato sempre univoco.

                  Inizialmente è stato ribadito che la decorrenza va ancorata al perfezionamento della fatti-
            specie dannosa, nozione che ricomprende non solo l’azione illecita, ma anche l’effetto lesivo

            della stessa, potendo essere queste due componenti coeve o distanziate nel tempo.

                  Ad oggi, il termine iniziale deve essere individuato non nel momento della conoscenza,

            ma in quello della conoscibilità obiettiva dei fatti, non da parte del procuratore regionale della
            Corte  dei Conti  titolare del potere di azione,  ma dell’organo dell’amministrazione che ha

            l’obbligo di denuncia. Il termine iniziale della prescrizione deve porsi alla data in cui

            l’amministrazione danneggiata può in concreto far valere il proprio credito ; pertanto, in ipote-
                                                                                        22


            20   RODRIGUEZ, La responsabilità amministrativa tra natura personale e trasmissibilità agli eredi, in TRIB. UDINE, 25 Gen-
               naio 2007.
            21   La giurisprudenza è costante nel segnare l’inizio del periodo prescrizionale non nel semplice compimento del-
               la condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, dalla quale non sia scaturito ancora alcun nocumento patri-
               moniale all’ente pubblico, ma dal verificarsi del danno.
            22   Ciò in conformità al principio generale che, con l’escludere la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il
               diritto non può essere fatto valere (art. 2935 cc), si riferisce solo alle cause giuridiche impeditive dell’esercizio

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