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si di patologico funzionamento amministrativo, da cui emerga un danno erariale, il dies a quo

            della prescrizione va fissato alla data di compimento di quelle specifiche procedure miranti alla
            verifica e all’ispezione amministrativa, in assenza delle quali non possono ritenersi altrimenti

            conoscibili i fatti dannosi .
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                  Nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione comincia a decorre-

            re dalla data della sua scoperta, qualificabile come momento della conoscenza effettiva, posto
            che la cognizione di situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione è l’effetto di una tipica atti-

            vità di controllo, la cui impossibilità di esplicarsi, per fatto doloso dell’autore del danno, com-

            porta un oggettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto.

                  Perché si configuri il doloso occultamento del danno (e quindi il differimento del decorso
            del termine di prescrizione)  occorre un comportamento che, pur potendo comprendere

            l’attività antigiuridica pregiudizievole, deve tuttavia includere atti specificatamente volti a preve-

            nire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto .
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                  In termini generali possiamo pertanto dire che il momento iniziale della prescrizione si

            rinviene in quello in cui si è verificato il danno erariale. In particolare, in caso di danno diretto,

            si parla della data dell’evento lesivo e, nel caso di danno indiretto, della diversa data in cui, con

            sentenza passata in giudicato o transazione approvata nei modi di legge, viene ad esistenza un

            titolo esecutivo o un’obbligazione specifica di pagamento per l’Amministrazione.
                  In considerazione della brevità del termine quinquennale rispetto a quelli di attivazione

            delle amministrazioni nelle denunce alla Corte e a quelli della stessa magistratura per giungere

            alla condanna dell’autore del danno erariale, gli organi di vertice dell’ente pubblico sono tenuti
            ad agire, manifestando un preciso intento di avviamento della pretesa creditoria, fra tutti la co-

            siddetta costituzione in mora.

                  Risulta, quindi, applicabile l’istituto privatistico della mora del debitore anche nello sche-

            ma pubblicistico afferente il rapporto tra il magistrato contabile e il pubblico dipendente, poi-
            ché al primo viene, dall’ordinamento, riconosciuto anche un potere di natura sostanziale allor-

            ché, con l’esercizio dell’azione di responsabilità, persegue la realizzazione della pretesa risarcito-

            ria dell’amministrazione .
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               di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, tra i quali l’ignoranza (colpevole o meno) del titolare in
               ordine alla sussistenza del diritto.
            23   Corte dei Conti, sez. I, 4 dicembre 2007, n. 494.
            24   Corte dei Conti, sez. III, 14 dicembre 2006, n. 474.
            25   Corte dei Conti, sez. riun., 27 gennaio 2004, n.1

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