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quale tertium genus di illecito, caratterizzato da un proprio completo corpus normativo, permeato
di profili civilistici e penalistici, tendenzialmente ben coordinati tra di loro e funzionali al pecu-
liare oggetto del giudizio contabile ed ai suoi obiettivi .
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In estrema sintesi, il complesso normativo che attualmente regola l’illecito amministrati-
vo-contabile lo ha reso un illecito ontologicamente tipico nella sua peculiare disciplina. Illumi-
nanti a tale proposito le parole delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno affermato che “è
del tutto in linea con il sistema che la responsabilità amministrativa presenti, rispetto alle altre
forme di responsabilità previste dall’ordinamento, una particolare connotazione derivante
dall’accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori” .
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4. La responsabilità amministrativa: giurisdizione
La giurisdizione relativamente alla responsabilità amministrativa spetta alla Corte dei Con-
ti, come si desume dall’art. 103, secondo comma della Costituzione .
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È innanzitutto da sottolineare che la competenza della Corte dei Conti a giudicare sulla
responsabilità amministrativa non è stata introdotta nello stesso momento nei confronti di tutti
i dipendenti pubblici, ma in modo progressivo per varie categorie di lavoratori.
La legge di contabilità dello Stato del 1923 ha attribuito alla giurisdizione contabile la co-
gnizione sugli illeciti commessi dai dipendenti dello Stato, escludendo quella sugli illeciti com-
messi dai dipendenti degli altri enti pubblici, come, ad esempio, quelli territoriali.
Solo successivamente, con numerosi e scoordinati interventi legislativi, la giurisdizione
della Corte dei Conti è stata estesa ai funzionari degli enti parastatali, delle Regioni, delle Azien-
de Sanitarie Locali e degli enti locali stessi.
La nuova disciplina ha previsto l’assoggettamento alla responsabilità amministrativa ed al
giudizio della Corte dei Conti di tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici sia nel caso che
l’illecito abbia causato un danno all’Amministrazione di appartenenza, sia che il danno sia stato
subito da un ente terzo.
A tal proposito meritano di essere segnalati due casi di interesse.
Il primo riguarda gli enti pubblici economici.
34 TENORE, Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Giuffrè, 2013, pag. 287
35 Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 5756 del 12 aprile 2012.
36 Art. 103, comma 2, della Costituzione: La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle al-
tre specificate dalla legge.
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