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giurisdizione della Corte dei Conti anche per i dipendenti degli enti pubblici economici per gli
illeciti commessi successivamente al 15 gennaio 1994, data di entrata in vigore della L. n. 20 che
ha trasformato radicalmente il regime della responsabilità amministrativa. Con un’articolata mo-
tivazione, la Cassazione ha ritenuto che, da un lato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 del-
la L. 20/1994 che afferma la competenza della Corte dei Conti per i danni provocati da dipen-
denti pubblici ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, e, dall’altro in conseguenza
delle mutate modalità di azione della pubblica amministrazione, la responsabilità dei dipendenti
degli enti pubblici economici dovesse essere giudicata dalla Corte dei Conti.
Tale inversione nella giurisprudenza risulta essere assai rilevante: gli enti pubblici econo-
mici, infatti, perdono ogni potere di azione per perseguire gli illeciti commessi dai loro dipen-
denti, potere che passa tout court al magistrato contabile.
In modo articolato, l’ordinanza riconosce che l’Amministrazione opera utilizzando sem-
pre più modelli contrattuali o societari di tipo privatistico e che molte privatizzazioni di enti
pubblici economici hanno avuto carattere e scopo solo formale. Per tali motivi, su tali enti, con-
tinua a permanere legittima la giurisdizione della Corte dei Conti, come risulta anche a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 1993 secondo la quale ogni intervento che
ha rilevanza pubblicistica, anche se svolto in forma societaria, è sottoposto alle regole previste
per le attività poste in essere dalle Amministrazioni pubbliche.
Ciò che caratterizza la natura pubblica di una attività, dunque, non è la forma utilizzata,
ma le risorse impiegate, ritenendo che quando queste abbiano fonte pubblica si rendano sempre
necessari i controlli che disciplinano l’attività amministrativa.
Quindi, non è la qualificazione giuridica del soggetto o la natura degli strumenti operativi
(siano essi di diritto pubblico o privato) a rilevare ai fini della delimitazione della giurisdizione
della Corte dei Conti, bensì l’appartenenza, sia pure indiretta, del soggetto danneggiato alla
Pubblica Amministrazione globalmente intesa, con l’utilizzo di risorse finanziarie e patrimoniali
pubbliche, nel perseguimento di finalità anch’esse pubbliche e riferibili al pubblico interesse.
Un’altra situazione di interesse in tema di giurisdizione della Corte dei Conti è quella ine-
rente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. In particolare facciamo riferimento
ai finanziamenti erogati in applicazione dei vari Programmi dell’Unione in favore di imprese
private o amministrazioni pubbliche. Ove questi fondi vengano utilizzati in maniera indebita si
pone il problema di individuare quale sia il soggetto giurisdizionale competente a redimere la
controversia.
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