Page 18 - Quaderno 2017-8
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La generale applicabilità dell’attuale regime della responsabilità amministrativo - contabile

            a tutti i dipendenti pubblici, anche dopo l’intervenuta “privatizzazione” del rapporto di pubbli-
            co impiego, è confermata da norme di settore: l’art. 55, d.lgs. 165/2001 (“Per i dipendenti di cui

            all’art. 2, co. 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa,

            penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche”), l’art. 93 del d.lgs. 267/2000 (“Per gli

            amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
            degli impiegati civili dello Stato”), l’art. 33, d.lgs. 76/2000 (“Gli amministratori e i dipendenti della regione,

            per danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle l. 14

            gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1996, n. 639”).




            2.    Oggetto


                  La responsabilità amministrativa si configura qualora il dipendente pubblico (o comunque

            il soggetto legato alla P.A. da rapporto di servizio) provochi un danno patrimoniale alla propria

            amministrazione o ad altro ente pubblico (ivi compresa l’Unione Europea).

                  Essa, dunque, non differisce sostanzialmente dalla ordinaria responsabilità civile (art. 2043

            c.c.)  se non per tre elementi specifici:
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                  a) la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico dipendente o sog-

                     getto legato alla P.A. da rapporto di servizio);

                  b) la natura del soggetto danneggiato (che deve essere un ente pubblico);
                  c) la causazione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da

                     occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni.

                  In caso di danni arrecati alla Pubblica Amministrazione da un proprio dipendente, l’ente

            danneggiato potrebbe ottenerne il risarcimento anche attraverso una normale azione civile in-


              zione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui
              all’articolo 55-quater, comma 1”.
            10   Art. 1, comma 62, L. 190/2012: “All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inse-
               riti i seguenti:
               «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla com-
               missione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva pro-
               va contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipenden-
               te.
               1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui
               all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
               n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale»”.
            11   Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto
               a risarcire il danno”.

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