Page 14 - Quaderno 2017-8
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CAPITOLO I

                       Le cinque responsabilità del dipendente pubblico. Un’introduzione.


                  Il pubblico dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni può astrattamente incorrere in

            cinque  fondamentali responsabilità:  quella  civile  (se  arreca danni  a  terzi,  interni  o  esterni

            all’amministrazione o  direttamente a quest’ultima),  penale  (se delinque), amministrativo-
            contabile (se arreca un danno erariale alla Pubblica Amministrazione), disciplinare (se viola ob-

            blighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, da legge o dal codice di comporta-

            mento novellato dalla L. 190 del 2012) e dirigenziale (per il solo personale dirigenziale che non

            raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell’organo politico).
                  La disciplina delle responsabilità del pubblico dipendente è stata interessata negli anni da

            una importante evoluzione, anche e soprattutto a seguito del radicale mutamento di prospettiva

            dalla quale è visto il rapporto tra Stato e cittadino.
                  Nell’ottica della visione che attribuiva allo Stato una posizione di primazia, la responsabili-

            tà era improntata per lo più alla previsione generica dell’illecito; nella nuova ottica, che vede Sta-

            to e cittadino sullo stesso piano e che esalta il ruolo di servizio della pubblica amministrazione,

            è più significativa l’incidenza della responsabilità, anche attraverso la previsione e la disciplina di

            specifiche e ben definite ipotesi di illecito o, comunque, di condotte punibili.
                  Oltre a ciò, le molteplici forme di responsabilità del pubblico dipendente sono state for-

            temente modificate, come è naturale, da sopravvenienze legislative, contrattuali e da evoluzioni

            interpretative ad opera della giurisprudenza. Particolare importanza ha avuto la privatizzazione
            del rapporto di pubblico impiego, la quale ha ex novo regolamentato sia la responsabilità disci-

            plinare (ad oggi disciplinata dall’art. 55, comma 3, D.Lgs. 165/2001 ), devolvendola alla con-
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            trattazione collettiva, sia la responsabilità dirigenziale (art. 21, D.Lgs. 165/2001 ).
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            1  Art. 55, comma 3, D.Lgs. 165/2001: “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provve-
              dimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria,
              fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non su-
              periore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concorde-
              mente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo,
              per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dal-
              la data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collet-
              tivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione”.
            2  Art. 21 D.Lgs. 165/2001: “Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigen-
              te, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restan-
              do l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso
              incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il dirigente a
              disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

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