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Invariata è rimasta la previgente disciplina sulle tre restanti responsabilità, per le quali vie-
ne testualmente richiamata la relativa disciplina legislativa di settore ad opera dell’art. 55, com-
ma 1, D.Lgs. 165/2001 .
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Le sopra citate cinque responsabilità non sono tra loro incompatibili o alternative, in
quanto spesso la medesima condotta illecita viola diversi precetti legislativi o contrattuali, origi-
nando concorrenti reazioni ad opera dell’ordinamento. Quest’ultimo, comunque, appresta alcu-
ne norme volte a regolamentare, sul piano meramente procedurale e temporale, il concorso di
tali responsabilità: si pensi all’effetto sospensivo sul procedimento disciplinare derivante
dall’azione penale, agli effetti del giudicato penale in sede disciplinare, civile o amministrativa
(art. 651-654 c.p.p.), al possibile ingiusto cumulo di condanne risarcitorie in sede civile e ammi-
nistrativo-contabile (censurabile in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate”.
3 Art. 55, comma 1, D.Lgs. 165/2001: “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, co-
stituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”.
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