Page 19 - Quaderno 2017-8
P. 19

nanzi al giudice ordinario. Si pone quindi il problema dell’eventuale interferenza (mai configurabi-

            le come pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.) tra l’illecito amministrativo - contabile e quello civile.
                  In passato, secondo un univoco indirizzo giurisprudenziale, l’utilizzo di tali concorrenti

            procedimenti  giurisdizionali, così come qualsiasi iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria  o

            risarcitoria promossa dall’ente danneggiato, non implicava effetti preclusivi dell’azione obbliga-

            toria per danno erariale davanti al giudice contabile, salvo intervenisse sentenza definitiva com-
            portante in  sede  civile l’integrale recupero  del danno cagionato . Era dunque pacifico
                                                                                   12
            l’indirizzo secondo cui la proposizione di un’azione civile (o la costituzione di parte civile) per

            ottenere il ristoro del danno patito dalla Pubblica Amministrazione non precludeva l’azione era-

            riale della Corte dei Conti, con l’unico limite del divieto di doppia condanna del dipendente, in
            sede civile e contabile, per lo stesso fatto e con eventuale effetto decurtante sulla pretesa della

            Procura erariale derivante dal parziale recupero intervenuto in sede civile o in sede transattiva.

            L’indipendenza tra i due giudici (ordinario e contabile), anche quando venivano investiti di un
            medesimo fatto materiale, comportava quindi una mera interferenza tra giudizi e non tra giuri-

            sdizioni.

                  Tale approdo interpretativo è stato sottoposto a serrata critica da parte della dottrina, vol-

            ta a superare il regime della pluralità di azioni (civile e contabile) fondato sul concorso di nor-

            me, rivendicando “l’esclusività” della responsabilità amministrativa, quale sistema chiuso, rispet-
            to a quella civile. La più recente giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Riunite pare ormai

            orientarsi in questo senso. Tutta una serie di pronunce , infatti, sembrano palesare l’esclusività
                                                                    13
            della giurisdizione contabile, con la conseguenza che il funzionario pubblico può essere conve-
            nuto solo di fronte alla Corte dei Conti, che si configura quale giudice naturale nelle materie di

            contabilità pubblica e di responsabilità amministrativa.

                  Nell’ambito della responsabilità in esame, inoltre, va operata una fondamentale distinzio-

            ne, sancita dagli artt. 81  e 82  della Legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre
                                    14
                                           15
            1923, n. 2440).



            12   Cass. S.U. n. 11 del 04 gennaio 2012: “La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione con-
               tabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un
               medesimo fatto materiale e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusiva-
               mente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti,
               senza dar luogo ad una questione di giurisdizione”.
            13   Cass. S.U. n. 179 del 2001; id, n. 98 del 2000; id, n. 933 del 1999; id, n. 7454 del 1997.
            14   Art. 81 r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923: “I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pa-
               gamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito
               debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi
               loro demandati nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

                                                           - 17 -
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24