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nanzi al giudice ordinario. Si pone quindi il problema dell’eventuale interferenza (mai configurabi-
le come pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.) tra l’illecito amministrativo - contabile e quello civile.
In passato, secondo un univoco indirizzo giurisprudenziale, l’utilizzo di tali concorrenti
procedimenti giurisdizionali, così come qualsiasi iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria o
risarcitoria promossa dall’ente danneggiato, non implicava effetti preclusivi dell’azione obbliga-
toria per danno erariale davanti al giudice contabile, salvo intervenisse sentenza definitiva com-
portante in sede civile l’integrale recupero del danno cagionato . Era dunque pacifico
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l’indirizzo secondo cui la proposizione di un’azione civile (o la costituzione di parte civile) per
ottenere il ristoro del danno patito dalla Pubblica Amministrazione non precludeva l’azione era-
riale della Corte dei Conti, con l’unico limite del divieto di doppia condanna del dipendente, in
sede civile e contabile, per lo stesso fatto e con eventuale effetto decurtante sulla pretesa della
Procura erariale derivante dal parziale recupero intervenuto in sede civile o in sede transattiva.
L’indipendenza tra i due giudici (ordinario e contabile), anche quando venivano investiti di un
medesimo fatto materiale, comportava quindi una mera interferenza tra giudizi e non tra giuri-
sdizioni.
Tale approdo interpretativo è stato sottoposto a serrata critica da parte della dottrina, vol-
ta a superare il regime della pluralità di azioni (civile e contabile) fondato sul concorso di nor-
me, rivendicando “l’esclusività” della responsabilità amministrativa, quale sistema chiuso, rispet-
to a quella civile. La più recente giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Riunite pare ormai
orientarsi in questo senso. Tutta una serie di pronunce , infatti, sembrano palesare l’esclusività
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della giurisdizione contabile, con la conseguenza che il funzionario pubblico può essere conve-
nuto solo di fronte alla Corte dei Conti, che si configura quale giudice naturale nelle materie di
contabilità pubblica e di responsabilità amministrativa.
Nell’ambito della responsabilità in esame, inoltre, va operata una fondamentale distinzio-
ne, sancita dagli artt. 81 e 82 della Legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre
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1923, n. 2440).
12 Cass. S.U. n. 11 del 04 gennaio 2012: “La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione con-
tabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un
medesimo fatto materiale e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusiva-
mente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti,
senza dar luogo ad una questione di giurisdizione”.
13 Cass. S.U. n. 179 del 2001; id, n. 98 del 2000; id, n. 933 del 1999; id, n. 7454 del 1997.
14 Art. 81 r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923: “I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pa-
gamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito
debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi
loro demandati nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
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