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CAPITOLO III
Elementi costitutivi della responsabilità amministrativa
L’illecito che caratterizza la responsabilità amministrativa è a forma libera: non è prevista
alcuna tipizzazione, ma si ha illecito ogni qualvolta concorrano tutti gli elementi che lo com-
pongono.
Le componenti strutturali dell’illecito amministrativo sono notoriamente costituite:
1. dal rapporto di impiego o di servizio con la P.A.;
2. dalla condotta;
3. dal danno erariale;
4. dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
5. dal nesso causale.
Tali nozioni sono state espressamente e gradualmente definite da dottrina e giurispruden-
za, in mancanza di una previsione legislativa.
1. Il rapporto d’impiego o di servizio
Al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa sono sottoposti, di re-
gola, i soli dipendenti, intranei alla Pubblica Amministrazione, legati alla stessa da rapporto or-
ganico.
La normativa di riferimento è costituita dall’art. 52 del r.d. 1214/1934 che fornisce
un’ampia nozione di dipendente pubblico sottoposto alla giurisdizione contabile, statuendo che
“I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti
da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni,
per azione o omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo stato o altra ammini-
strazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della corte nei casi e modi previsti dalla legge
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi specialistiche”.
Un’analoga ampia dizione è contenuta nell’art. 2 della L. 658/1984 (richiamato dall’art. 1
della L. 19/1994), che ribadisce l’estensione della giurisdizione contabile nei confronti di “am-
ministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici”.
Pur avendo la Corte dei Conti generale cognizione sui dipendenti pubblici legati alla P.A.
da rapporto organico, tuttavia, il giudice contabile ha rivendicato la propria giurisdizione anche
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