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nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione danneggiata, ma legati alla stessa da un

            rapporto di  servizio, che si configura quando una persona fisica o  giuridica venga inserita  a
            qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell’apparato organizzativo pub-

            blico, senza le caratteristiche tipiche del rapporto organico di stabilità, professionalità e retribu-

            zione. Si tratta, quindi, di un legame anche temporaneo con l’amministrazione, che comporta

            l’esercizio di attività pubblicistiche e l’inserimento del  soggetto agente  nell’organizzazione
            dell’ente in modo da porsi in una posizione di immedesimazione organica . Così, ad esempio,
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            si ritiene che siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti i funzionari onorari, i mili-

            tari di leva, i professionisti incaricati della direzione dei lavori e del collaudo di opere pubbliche,

            i sanitari convenzionati con strutture pubbliche.
                  Tale concezione è stata definitivamente confermata con l’introduzione nell’ordinamento

            dell’art. 103 della Costituzione che, in via generale, ha previsto la speciale giurisdizione nelle

            materie di contabilità pubblica. Con ciò, dapprima il giudice contabile e poi la Corte di Cassa-
            zione hanno esteso la giurisdizione circa la responsabilità amministrativa a tutte le ipotesi in cui

            sussista un semplice rapporto di servizio.

                  La riforma della responsabilità amministrativa operata dalle leggi 19 e 20 del 1994 ha in-

            novato la materia, prevedendo la giurisdizione della Corte dei Conti anche nei confronti dei

            soggetti che con la loro attività provochino un danno a un’amministrazione diversa da quella al-
            la quale sono legati da rapporto di servizio. Tale innovazione risulta essere particolarmente si-

            gnificativa in quanto, in precedenza, se la condotta di un soggetto danneggiava un ente terzo,

            spettava proprio a quest’ultimo agire dinanzi al giudice civile per il risarcimento dei danni, es-
            sendo esclusa la legittimazione del pubblico  ministero contabile nel promuovere l’azione di

            fronte alla Corte dei Conti. Dunque, innanzitutto è essenziale la qualifica di pubblico dipenden-

            te o amministratore (si badi che non è rilevante la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di

            pubblico servizio). Il soggetto agente deve essere legato alla Pubblica Amministrazione da un
            rapporto di impiego o di servizio. Oltre alla configurazione di tale rapporto è altresì essenziale

            l’occasionalità  necessaria che si riscontra quando il fatto causativo del danno  trova

            nell’espletamento  del servizio  (per alcuni inteso come agire in qualità di organo

            dell’amministrazione) la sua occasione necessaria.

            47   “È necessario che l’attività sia ex se imputabile all’amministrazione o all’ente pubblico, cioè rientrante nei suoi compiti istituzio-
               nali o quanto meno (se si vuole evitare che tale termine che nell’odierna espansione dei compiti della P.A. può determinare incer-
               tezze) nei suoi compiti ordinari e correnti”, (Corte Conti, sez. riun., 25 luglio 1997, n. 63).
               A tale concetto è stata attribuita una amplissima estensione sino a ricomprendere, ad esempio, il soggetto che,
               non legato da alcun rapporto con l’Amministrazione pubblica, ha agito per conto del SISDE, effettuando la
               costituzione di due società di copertura (Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2004, n. 5163).

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