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tecnici preposti alla gestione dell’apparato pubblico. Del principio si è fatta immediata applica-

            zione in numerosi contenziosi innanzi alla magistratura contabile, che ha tuttavia limitato la sua
            portata ai soli organi politici di derivazione elettiva, con esclusione degli organi collegiali di altra

            derivazione.

                  Si tratta, quindi, della cosiddetta esimente politica che opera soltanto quando la decisione

            che si assume essere fonte d’ingiusto danno sia stata assunta in materie di particolare difficoltà
            tecnica o giuridica .
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                  Il punto centrale, comunque,  in  sede di concreta applicazione della norma attiene

            all’accertamento da parte della magistratura contabile della “buona fede” del politico che assu-

            ma una deliberazione dannosa per l’erario sulla scorta di errori o omissioni nell’istruttoria con-
            dotta dai funzionari tecnici o amministrativi e sottesa al deliberato dell’organo politico che ha

            una genesi procedimentalizzata.

                  È possibile  affermare che la buona fede dell’organo politico sia  da ritenere  sussistente
            qualora la delibera dannosa dallo stesso adottata, sia stata condizionata, nei suoi presupposti

            conoscitivi - istruttori, dalle competenze degli organi tecnici e amministrativi. Si ritiene inoltre

            che possa parimenti configurarsi una responsabilità dell’organo politico qualora abbia assunto

            una deliberazione dannosa omettendo di richiedere i necessari pareri tecnici o ingerendosi diret-

            tamente in attività gestorie di competenza della dirigenza: in entrambi i casi, e soprattutto nel
            secondo assai frequente negli enti locali, si configurano evenienze che travalicano i limiti appli-

            cativi della esimente in esame. La magistratura ha, poi, chiarito che tale esimente non si confi-

            gura nemmeno per atti e procedimenti riguardo ai quali il ruolo degli uffici tecnici ed ammini-
            strativi abbia avuto carattere meramente strumentale.

                  Sempre per quanto concerne gli enti politici, agli effetti dell’imputazione di responsabilità

            per danno patrimoniale al Sindaco o ad altri organi politici, ancora prima dell’entrata in vigore

            della L. 639/1996, la Corte dei Conti ha individuato nella dimensione degli enti un criterio di


               e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
               f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
               g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
               Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
               verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
               risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività’ amministrativa, della gestione e dei
               relativi risultati.
               Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposi-
               zioni legislative.
               Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politi-
               ca, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
               dall’altro”.
            52   Corte Conti, sez. I, 7 agosto 2002, n. 282/A.

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