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Sulla tematica è intervenuto il legislatore che, con l’art. 3, comma 59 della L. 244 del 24
dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), ha definitivamente sancito che “è nullo il contratto di assi-
curazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei
compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti
pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposi-
zione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della coper-
tura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte
l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.
Tale norma ha recepito un indirizzo dottrinale che si era chiaramente espresso circa la
nullità di tali prodotti assicurativi per contrasto con norme imperative e, nel caso di specie, con
l’art. 1418, comma 1, c.c. .
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Tanto premesso, una clausola contrattuale che ponga a totale carico degli amministratori e
dipendenti pubblici il premio per l’eventuale copertura assicurativa ai fatti commessi con colpa
grave, pagando personalmente e direttamente alla compagnia assicurativa un autonomo premio,
non contrasta sostanzialmente con il divieto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte
dei conti, confermato nella L. 244/2007. In tale ipotesi, infatti, l’assicurato è l’amministratore o
il dipendente, per un rischio proprio, e a suo esclusivo carico restano gli oneri contrattuali, sen-
za alcuna indebita incidenza diretta sull’erario.
2. La condotta
Venendo alla seconda componente strutturale dell’illecito in esame, va in primo luogo ri-
cordato che la responsabilità amministrativa va desunta da condotte illecite dei dipendenti pub-
blici e non necessariamente da atti illegittimi posti in essere dagli stessi .
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Ciò che assume rilevanza è, dunque, la violazione dei doveri di ufficio e l’inadempimento
di obblighi di gestione, sulla base del principio del neminem laedere. La mera illegittimità dell’atto
può essere un semplice indice sintomatico della illiceità di una condotta dannosa, ma non le è
56 Art. 1418, comma 1 c.c.: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamen-
te”.
57 FRACCHIA, Risarcimento del danno causato da attività provvedimentale dell’amministrazione: la Cassazione effettua
un’ulteriore (ultima?) puntualizzazione, in FORO IT. 2003, I, 79.
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