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particolare importanza. Per esempio, la sezione giurisdizionale della regione Calabria ha avuto
modo di affermare che “il sindaco, specie nei Comuni di notevoli dimensioni, non può rispon-
dere di tutte le manchevolezze dell’organizzazione burocratica alla quale è preposto, ma, nel ca-
so di comportamenti omissivi, può essere ritenuto responsabile solo degli affari di sua compe-
tenza e allorquando gli stessi siano sottoposti al suo esame da parte degli uffici cui è affidato il
compito di istruire e seguire le singole pratiche, poiché, in caso contrario, si verrebbe a configu-
rare una ipotesi di responsabilità obiettiva non prevista dall’ordinamento”. Questo orientamen-
to si è ormai consolidato, tanto che si è affermato che, nel contesto di comuni di modeste di-
mensioni, il sindaco, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit (cioè, di ciò che accade
comunemente) non può non considerarsi a conoscenza dei servizi e dello svolgimento
dell’azione amministrativa dell’ente . Dall’altro lato si è stabilito che la conoscenza di una certa
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vicenda amministrativa da parte dell’assessore, non può essere desunta per presunzioni, specie
in riferimento a un comune di rilevanti dimensioni .
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Sempre in tema di imputazione della responsabilità è opportuno, in questa sede, accenna-
re alle modifiche introdotte dalla L. 124 del 7 agosto 2015, recante “Deleghe al Governo in ma-
teria di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, meglio nota come “Legge Madia”.
All’art. 11, comma 1, lettera m, infatti, è stato prospettato un riordino delle disposizioni
legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e discipli-
nare dei dirigenti e una ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità
amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della
responsabilità per l’attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipote-
si di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 , che radica la responsabilità diri-
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genziale nel mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema
di valutazione o nell’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
53 Sezioni centrali, II, 26 marzo 1998, n. 101.
54 Sezioni centrali, II, 23 giugno 1998, n. 177.
55 Art. 21 D.Lgs. 165/2001: “I risultati negativi dell’attività’ amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca dell’incarico, adottata con le pro-
cedure previste dall’articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all’articolo 19, comma 10, presso la
medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del
comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello di-
rigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità,
l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate”.
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