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Affinché si concretizzi il rapporto di servizio è necessario che il soggetto sia inserito a

            qualunque titolo nell’apparato organizzativo pubblico e partecipi all’azione amministrativa, es-
            sendo investito di un’attività retta dalle regole proprie dell’azione amministrativa .
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                  Il rapporto di servizio, così come delineato, è un rapporto di appartenenza

            all’amministrazione. La giurisprudenza   ha esteso progressivamente tale nozione, facendovi
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            rientrare qualunque  soggetto posto in relazione funzionale con l’ente e compartecipe
            dell’attività amministrativa dell’ente stesso.

                  Il rapporto di servizio, dunque, si configura ogniqualvolta il soggetto agente si trovi in una

            relazione funzionale con l’ente, in forza  della quale  il soggetto (anche altrimenti estraneo

            all’amministrazione stessa) abbia il compito di porre in essere un’attività in vece della P.A., sen-
            za che ne rilevi la natura giuridica dell’atto di investitura (provvedimento, convenzione o con-

            tratto) né quella del soggetto che la riceve (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) .
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                  Appare pertanto ovvio che l’ambito di attività della Corte dei Conti si sia sensibilmente
            esteso. L’utilizzo di schemi privatistici per il raggiungimento di fini pubblici, la costituzione di

            società  a  prevalente  capitale  pubblico  o  la  partecipazione  a  Spa  da  parte  di  enti  pubblici,

            l’utilizzo di investimenti finanziari da parte di enti locali hanno determinato lo spostamento del

            “focus” dell’attività della Corte. La natura pubblica dei beni o delle somme utilizzate è oggi la

            discriminante fondamentale per l’attivazione del giudizio di responsabilità amministrativa, più
            che la veste “formale” del soggetto agente.

                  Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con un ricco filone giurisprudenziale, negli ul-

            timi anni, hanno continuamente ampliato l’ambito dei soggetti che possono essere sottoposti
            alla giurisdizione della Corte dei Conti, dando sempre maggiore rilievo all’elemento oggettivo

            della destinazione del bene inciso al soddisfacimento dei pubblici interessi, rispetto alla natura

            giuridica dell’agente ed al rapporto formale intercorrente tra questi e l’amministrazione.

                  In conclusione, possiamo affermare che la responsabilità amministrativa (tradizionalmente
            applicata ai  dipendenti pubblici  sulla base del rapporto  di servizio che lega il dipendente

            all’amministrazione pubblica, la cui violazione degli obblighi comporta l’imputazione di una re-

            sponsabilità contrattuale) si sta trasformando in una sorta di azione generale contro il (presun-

            to) uso improprio del danaro pubblico.



            48   MADDALENA, La sistemazione dogmatica della responsabilità amministrativa nell’evoluzione attuale del diritto amministrati-
               vo, in CONS. STATO, 2001, II, 1559.
            49   Cass., Sez. un., 5 aprile 1993 n.4060, in BANCA DATI DEJURE. Conforme Cass., Sez. un., 20 marzo 2008, n.
               7446, in Urb. app. 2008, 603.
            50   Cass., Sez. Un., 3 luglio 2009, n. 15599.

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