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Affinché si concretizzi il rapporto di servizio è necessario che il soggetto sia inserito a
qualunque titolo nell’apparato organizzativo pubblico e partecipi all’azione amministrativa, es-
sendo investito di un’attività retta dalle regole proprie dell’azione amministrativa .
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Il rapporto di servizio, così come delineato, è un rapporto di appartenenza
all’amministrazione. La giurisprudenza ha esteso progressivamente tale nozione, facendovi
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rientrare qualunque soggetto posto in relazione funzionale con l’ente e compartecipe
dell’attività amministrativa dell’ente stesso.
Il rapporto di servizio, dunque, si configura ogniqualvolta il soggetto agente si trovi in una
relazione funzionale con l’ente, in forza della quale il soggetto (anche altrimenti estraneo
all’amministrazione stessa) abbia il compito di porre in essere un’attività in vece della P.A., sen-
za che ne rilevi la natura giuridica dell’atto di investitura (provvedimento, convenzione o con-
tratto) né quella del soggetto che la riceve (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) .
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Appare pertanto ovvio che l’ambito di attività della Corte dei Conti si sia sensibilmente
esteso. L’utilizzo di schemi privatistici per il raggiungimento di fini pubblici, la costituzione di
società a prevalente capitale pubblico o la partecipazione a Spa da parte di enti pubblici,
l’utilizzo di investimenti finanziari da parte di enti locali hanno determinato lo spostamento del
“focus” dell’attività della Corte. La natura pubblica dei beni o delle somme utilizzate è oggi la
discriminante fondamentale per l’attivazione del giudizio di responsabilità amministrativa, più
che la veste “formale” del soggetto agente.
Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con un ricco filone giurisprudenziale, negli ul-
timi anni, hanno continuamente ampliato l’ambito dei soggetti che possono essere sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei Conti, dando sempre maggiore rilievo all’elemento oggettivo
della destinazione del bene inciso al soddisfacimento dei pubblici interessi, rispetto alla natura
giuridica dell’agente ed al rapporto formale intercorrente tra questi e l’amministrazione.
In conclusione, possiamo affermare che la responsabilità amministrativa (tradizionalmente
applicata ai dipendenti pubblici sulla base del rapporto di servizio che lega il dipendente
all’amministrazione pubblica, la cui violazione degli obblighi comporta l’imputazione di una re-
sponsabilità contrattuale) si sta trasformando in una sorta di azione generale contro il (presun-
to) uso improprio del danaro pubblico.
48 MADDALENA, La sistemazione dogmatica della responsabilità amministrativa nell’evoluzione attuale del diritto amministrati-
vo, in CONS. STATO, 2001, II, 1559.
49 Cass., Sez. un., 5 aprile 1993 n.4060, in BANCA DATI DEJURE. Conforme Cass., Sez. un., 20 marzo 2008, n.
7446, in Urb. app. 2008, 603.
50 Cass., Sez. Un., 3 luglio 2009, n. 15599.
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