Page 44 - Quaderno 2017-8
P. 44

sostituibile tout court . Ne consegue che la Corte dei Conti, pur non potendolo annullare, può
                                58
            incidentalmente valutare la legittimità o meno di un atto amministrativo (giungendo eventual-
            mente anche a conclusioni discordanti rispetto a quelle del giudice amministrativo presso il qua-

            le l’atto sia stato impugnato in via principale), “al solo fine di coglierne i sintomi o i riflessi di

            illiceità della condotta posta in essere attraverso l’adozione dell’atto stesso” . Il provvedimento
                                                                                        59
            amministrativo oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti, dunque, rileva come mero
            fatto giuridico, causa o concausa di un danno erariale.

                  In ogni caso, comunque, la cognizione della Corte dei Conti in sede di responsabilità non

            è limitata alle  condotte contra legem, ma  si estende anche a quelle formalmente  conformi alla

            normativa, ma egualmente non convenienti o irrazionali alla luce di parametri desunti dalla co-
            mune esperienza amministrativa: ci troviamo di fronte ad atti non conformi ai fini istituzionali

            dell’ente, di atti irragionevoli o diseconomici, atti arbitrari o recanti irregolari ordinazioni di spe-

            sa .
              60
                  La condotta, dunque, attiene al comportamento tenuto da colui che, legato da rapporto

            funzionale con la pubblica amministrazione, fa un uso improprio del denaro pubblico. Tale

            condotta dannosa può essere attiva o omissiva  (quest’ultima sempre più diffusa). Un esempio
                                                            61
            di condotta omissiva è rinvenibile nell’art. 2, comma 9 della L. 241/1990, secondo il quale “la

            mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individua-
            le, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

            Risulta quindi indubbio che sorga responsabilità amministrativa laddove vi sia stato un danno

            all’erario dovuto ad un ingiustificato mancato rispetto dei termini prescritti per il procedimento.
                  Tra le condotte omissive foriere di danno erariale va altresì segnalata l’importante fatti-

            specie introdotta dall’art. 1, comma 3, della L. 20/1194, secondo il quale “Qualora la prescrizione

            del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del

            danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l’azione è proponibile entro cin-
            que anni dalla data entro cui la prescrizione è maturata”. Si tratta dell’ipotesi di responsabilità ammini-

            strativa da omessa denuncia alla Corte dei Conti.






            58   FRANCESE, L’illegittimità e l’illiceità al cospetto del giudice contabile, con particolare riguardo alla discrezionalità amministra-
               tiva, in FORO AMM. 1987, 1674.
            59   TENORE, La nuova Corte dei Conti, cit., 70.
            60   A questo proposito, nella recente giurisprudenza, la condotta viene valutata richiamando i principi di efficien-
               za, efficacia ed economicità cui deve tendere l’attività amministrativa.
            61   Costantemente è invocato dalla giurisprudenza della Corte dei conti l’art. 40, comma 2 c.p., ovvero il princi-
               pio che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale al cagionarlo”.

                                                           - 42 -
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49