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dell’attività discrezionale, in cui il legislatore fissa solo lo scopo da raggiungere, ma lascia libera

            l’amministrazione circa le modalità per raggiungerlo. L’attività discrezionale, a sua volta, va poi
            distinta in quella amministrativa, in cui l’amministrazione, nel fare le proprie scelte, pondera gli

            interessi pubblici e privati coinvolti, e in quella tecnica in cui l’amministrazione deve formulare

            un giudizio sulla base di conoscenze specialistiche che riguardano una determinata materia.

                  Il sindacato del  giudice sull’attività discrezionale tecnica, negli ultimi  anni, è diventato
            sempre più penetrante, in quanto diretto a verificare la correttezza, sotto il profilo tecnico, dei

            passaggi attraverso i quali l’amministrazione è addivenuta a quel determinato giudizio.

                  Al contrario, il sindacato sull’attività discrezionale amministrativa è molto più limitato, dal

            momento che il giudice può fare solo una verifica in termini di eccesso di potere, le cui figure
            sintomatiche  sono l’insufficienza dell’istruttoria, la contraddittorietà della  motivazione,

            l’incoerenza tra gli atti del procedimento. Tale verifica è finalizzata alla valutazione della logicità,

            della ragionevolezza e della coerenza delle scelte discrezionali formulate dall’amministrazione.
                  Il giudice contabile non può sindacare il merito, inteso come l’opportunità di una scelta

            sotto il profilo dell’interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare, ma questo non si-

            gnifica che l’amministrazione possa formulare scelte arbitrarie in contrasto con i fini che il legi-

            slatore le ha imposto di realizzare.

                  Quindi, il giudice contabile può accertare, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la
            legittimità degli atti amministrativi non tanto per l’annullamento degli stessi (compito che spetta

            al giudice amministrativo),  bensì  per  valutare  il  comportamento  complessivo

            dell’amministrazione e  del dipendente pubblico che la  rappresenta,  dal momento che  l’atto
            amministrativo illegittimo deve essere inteso come una concausa nella produzione del danno

            erariale. Il giudice contabile, quindi, potrà fare una valutazione in termini di legittimità non solo

            per violazione di legge, ma anche per cattivo uso del potere, dal momento che si è palesata una

            situazione di illogicità, di incoerenza o di irrazionalità delle scelte della pubblica amministrazio-

            ne nel perseguimento dell’ interesse pubblico .
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                  Altresì, il giudice contabile ha visto negli ultimi anni espandere il proprio raggio d’azione

            nell’accertamento della responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici, soprattutto dopo

            il potenziamento delle autonomie locali, in quanto sono entrati nell’ambito della valutazione di
            legittimità parametri che prima riguardavano il merito, quali, ad esempio, i criteri di economicità

            e di efficienza, ad opera della riforma introdotta con la legge 15/2005 (poi con L. 69/2009)



            63   LILLO, “Responsabilità amministrativa tra discrezionalità e merito”, nota a commento della sentenza della
               Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di Milano, 2 maggio 2005, n. 324.

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