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za) non escludeva, infatti, il concorso solidale nella responsabilità. È però da sottolineare che,
anche nell’attuale sistema, una astensione maliziosa, non espressiva di un volontario dissenso,
ma foriera di un subdolo strumento condizionante la delibera, potrebbe originare una respon-
sabilità dell’astenuto.
Inoltre, la disciplina della responsabilità continua a trovare applicazione nei confronti dei
componenti di organi collegiali quando i relativi membri hanno tutti agito con dolo o abbiano
conseguito un illecito arricchimento.
Occorre, infine, ricordare che, quando la condotta lesiva è posta in essere da più persone,
va tenuta distinta l’ipotesi del concorso tra dipendenti pubblici e soggetti estranei da quella in
cui il concorso avviene fra soli dipendenti dell’amministrazione. Nel primo caso, i dipendenti
pubblici saranno giudicati dalla Corte dei Conti, mentre la posizione degli estranei sarà vagliata
dal giudice ordinario attivato a domanda dall’amministrazione danneggiata. Nel secondo caso,
invece, tutti i concorrenti saranno sottoposti alla giurisdizione contabile e la responsabilità sarà
graduata sulla base dell’effettivo apporto di ciascuno al danno.
3. Il danno erariale
Il danno erariale è rappresentato dal deterioramento o dalla perdita di beni o denaro
dell’amministrazione, ovvero dal mancato conseguimento di incrementi patrimoniali in capo
all’amministrazione (ad esempio, a seguito dell’omesso accertamento di tributi) . Esso, dunque,
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non è altro che l’evento conseguente e connesso alla condotta antigiuridica, attiva o passiva, del
soggetto agente che, dato il suo contrasto con gli obblighi ed i principi di corretta amministra-
zione, assume il carattere dell’ingiustizia e determina una lesione economicamente valutabile per
l’amministrazione.
La dottrina ha fornito una definizione generica di danno erariale mutuandone la nozione
dal diritto civile, secondo cui “il danno è la differenza tra la situazione patrimoniale attuale
dell’ente e quella in cui lo stesso si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto del terzo”.
Solitamente si suole ripartire il danno erariale in diretto e indiretto. Nel primo caso il dan-
no è arrecato ab origine all’ente pubblico (ad esempio, nel caso di sottrazione di denaro pubbli-
co), mentre nel secondo il danno è originariamente cagionato a terzi, con successiva ricaduta sul
67 Anche in campo amministrativo, dunque, sono riprese le tradizionali categorie di lucro cessante e danno
emergente. Sono sempre possibili, inoltre, ipotesi atipiche di danno frutto di condotte a forma libera.
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