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za) non escludeva, infatti, il concorso solidale nella responsabilità. È però da sottolineare che,

            anche nell’attuale sistema, una astensione maliziosa, non espressiva di un volontario dissenso,
            ma foriera di un subdolo strumento condizionante la delibera, potrebbe originare una respon-

            sabilità dell’astenuto.

                  Inoltre, la disciplina della responsabilità continua a trovare applicazione nei confronti dei

            componenti di organi collegiali quando i relativi membri hanno tutti agito con dolo o abbiano
            conseguito un illecito arricchimento.

                  Occorre, infine, ricordare che, quando la condotta lesiva è posta in essere da più persone,

            va tenuta distinta l’ipotesi del concorso tra dipendenti pubblici e soggetti estranei da quella in

            cui il concorso avviene fra soli dipendenti dell’amministrazione. Nel primo caso, i dipendenti
            pubblici saranno giudicati dalla Corte dei Conti, mentre la posizione degli estranei sarà vagliata

            dal giudice ordinario attivato a domanda dall’amministrazione danneggiata. Nel secondo caso,

            invece, tutti i concorrenti saranno sottoposti alla giurisdizione contabile e la responsabilità sarà
            graduata sulla base dell’effettivo apporto di ciascuno al danno.





            3.    Il danno erariale


                  Il danno erariale è rappresentato dal deterioramento o dalla perdita di beni o denaro

            dell’amministrazione, ovvero dal mancato conseguimento di incrementi patrimoniali in capo

            all’amministrazione (ad esempio, a seguito dell’omesso accertamento di tributi) . Esso, dunque,
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            non è altro che l’evento conseguente e connesso alla condotta antigiuridica, attiva o passiva, del

            soggetto agente che, dato il suo contrasto con gli obblighi ed i principi di corretta amministra-

            zione, assume il carattere dell’ingiustizia e determina una lesione economicamente valutabile per

            l’amministrazione.

                  La dottrina ha fornito una definizione generica di danno erariale mutuandone la nozione
            dal diritto civile, secondo cui  “il danno è la  differenza tra la situazione patrimoniale attuale

            dell’ente e quella in cui lo stesso si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto del terzo”.

                  Solitamente si suole ripartire il danno erariale in diretto e indiretto. Nel primo caso il dan-
            no è arrecato ab origine all’ente pubblico (ad esempio, nel caso di sottrazione di denaro pubbli-

            co), mentre nel secondo il danno è originariamente cagionato a terzi, con successiva ricaduta sul



            67   Anche  in campo amministrativo, dunque, sono riprese le tradizionali categorie di lucro cessante e danno
               emergente. Sono sempre possibili, inoltre, ipotesi atipiche di danno frutto di condotte a forma libera.

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