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La condotta omissiva all’origine di danni erariali può spesso far capo, in considerazione
degli specifici compiti attribuiti, ai soggetti preposti ad attività di controllo che, non svolgendo
una adeguata vigilanza, cagionino o concorrano a cagionare un illecito: la casistica potrebbe ri-
guardare omessi riscontri in sede ispettiva, omessi annullamenti o omessi rilievi su atti illegittimi
o illeciti. Si tratta, però, di ipotesi rare soprattutto perché manca un organo che segnali alla Pro-
cura contabile l’omissione di un controllore interno.
Talvolta la condotta illecita non è frutto di una libera determinazione del dipendente pub-
blico autore del danno erariale. Ne consegue che va esclusa la responsabilità amministrativa di
quest’ultimo qualora la condotta dannosa sia stata posta in essere in situazione di incapacità di
intendere e di volere, in stato di necessità o di legittima difesa, mentre alcun peso esimente as-
sume l’essersi adeguato a pregresse reiterate prassi.
Parimenti non sussiste responsabilità qualora la condotta dannosa sia stata frutto di un
ordine del superiore gerarchico competente. Sul punto, va tuttavia richiamato il diritto - dovere
di rimostranza spettante al subordinato destinatario dell’ordine illecito, originariamente sancito
dall’art. 17 TU degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ancora vigente per
il personale non privatizzato), e oggi ribadito, per il personale privatizzato, dalla contrattazione
collettiva: ove l’ordine sia palesemente illegittimo, il subordinato ha il dovere di esercitare il di-
ritto di rimostranza. Se l’ordine viene ribadito per iscritto, lo stesso va eseguito (con accollo di
responsabilità in capo al superiore gerarchico), salvo che la condotta non configuri un illecito
penale. Non esercitando tale diritto-dovere di rimostranza, il subordinato incorre in responsabi-
lità amministrativa portando ad esecuzione un ordine illegittimo foriero di danno erariale.
Altre esimenti sono state riconosciute in via giurisprudenziale. In particolare, si fa riferi-
mento allo stato di necessità per le gravissime difficoltà operative dell’ufficio e all’errore incol-
pevole, inteso come incertezza operativa di una norma di legge di recente emanazione, priva di
conforto giurisprudenziale o di interpretazione burocratica resa dagli uffici gerarchicamente so-
vraordinati o di vigilanza.
2.1. L’insindacabilità delle scelte discrezionali
Sempre in ordine all’elemento strutturale della condotta, va rimarcata la notevole valenza
teorica ed operativa del principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancito
dal novellato art. 1, comma 1 della L. 20/1994 e ribadito dall’art. 3, comma 1 della L. 639/1996.
Tale principio costituisce una conferma settoriale del generale principio del riparto dei poteri
posto alla base del nostro sistema costituzionale: il giudice, quindi, non può sostituirsi
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