Page 45 - Quaderno 2017-8
P. 45

La condotta omissiva all’origine di danni erariali può spesso far capo, in considerazione

            degli specifici compiti attribuiti, ai soggetti preposti ad attività di controllo che, non svolgendo
            una adeguata vigilanza, cagionino o concorrano a cagionare un illecito: la casistica potrebbe ri-

            guardare omessi riscontri in sede ispettiva, omessi annullamenti o omessi rilievi su atti illegittimi

            o illeciti. Si tratta, però, di ipotesi rare soprattutto perché manca un organo che segnali alla Pro-

            cura contabile l’omissione di un controllore interno.
                  Talvolta la condotta illecita non è frutto di una libera determinazione del dipendente pub-

            blico autore del danno erariale. Ne consegue che va esclusa la responsabilità amministrativa di

            quest’ultimo qualora la condotta dannosa sia stata posta in essere in situazione di incapacità di

            intendere e di volere, in stato di necessità o di legittima difesa, mentre alcun peso esimente as-
            sume l’essersi adeguato a pregresse reiterate prassi.

                  Parimenti non sussiste responsabilità qualora la condotta dannosa sia stata frutto di un

            ordine del superiore gerarchico competente. Sul punto, va tuttavia richiamato il diritto - dovere
            di rimostranza spettante al subordinato destinatario dell’ordine illecito, originariamente sancito

            dall’art. 17 TU degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ancora vigente per

            il personale non privatizzato), e oggi ribadito, per il personale privatizzato, dalla contrattazione

            collettiva: ove l’ordine sia palesemente illegittimo, il subordinato ha il dovere di esercitare il di-

            ritto di rimostranza. Se l’ordine viene ribadito per iscritto, lo stesso va eseguito (con accollo di
            responsabilità in capo al superiore gerarchico), salvo che la condotta non configuri un illecito

            penale. Non esercitando tale diritto-dovere di rimostranza, il subordinato incorre in responsabi-

            lità amministrativa portando ad esecuzione un ordine illegittimo foriero di danno erariale.
                  Altre esimenti sono state riconosciute in via giurisprudenziale. In particolare, si fa riferi-

            mento allo stato di necessità per le gravissime difficoltà operative dell’ufficio e all’errore incol-

            pevole, inteso come incertezza operativa di una norma di legge di recente emanazione, priva di

            conforto giurisprudenziale o di interpretazione burocratica resa dagli uffici gerarchicamente so-
            vraordinati o di vigilanza.



            2.1.  L’insindacabilità delle scelte discrezionali

                  Sempre in ordine all’elemento strutturale della condotta, va rimarcata la notevole valenza
            teorica ed operativa del principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancito

            dal novellato art. 1, comma 1 della L. 20/1994 e ribadito dall’art. 3, comma 1 della L. 639/1996.

            Tale principio costituisce una conferma settoriale del generale principio del riparto dei poteri

            posto alla base del nostro sistema costituzionale: il giudice, quindi,  non può sostituirsi

                                                           - 43 -
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50