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acquisizioni di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione o l’ art. 9, comma 1, lette-
ra a), punto 2 del D.L.78/2009, convertito con modificazioni nella L. 102/2009, riportante
l’obbligo del funzionario che adotta provvedimenti che comportino impegni di spesa, di verifi-
care che vi sia compatibilità con gli stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. L’elemento soggettivo
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, della L. 20/1994 la responsabilità ammi-
nistrativa è personale, nel senso che l’azione o omissione lesiva deve essere riconducile
all’agente e ad un suo qualificato coinvolgimento volitivo.
La responsabilità amministrativa può essere imputata solo a titolo di dolo o colpa grave .
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Le condotte ascrivibili a colpa lieve, infatti, non comportano responsabilità del dipendente
pubblico, la quale rimane in capo all’amministrazione di appartenenza. Tale limitazione ha inte-
so superare la cosiddetta “paura della firma” che, all’indomani dell’esponenziale incremento dei
giudizi di responsabilità amministrativa a seguito della regionalizzazione delle sezioni e delle
procure della Corte dei Conti, aveva determinato un irrigidimento dell’azione amministrativa ed
una connessa strutturale inefficienza, in palese contrasto con i principi cardine che avevano
ispirato la riforma efficientistica degli anni Novanta.
Sull’esonero dalla responsabilità per colpa lieve è stata chiamata a pronunciarsi anche la
Corte Costituzionale . Il giudice delle leggi, a tal proposito, ha affermato che tale dispensa co-
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stituisce “un punto di equilibrio tra il quantum di rischio da accollare all’apparato pubblico e
quello da lasciare a carico del dipendente, in modo da rendere, per i dipendenti e gli ammini-
stratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo, pur
nel rispetto delle finalità restitutorie e di prevenzione assolte dall’illecito amministrativo – con-
tabile” .
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La suddetta limitazione dell’ambito di responsabilità è stata giustificata con il rilevo che, es-
sendo assai pesante lo sforzo di diligenza richiesto al pubblico dipendente e note le disfunzioni
dell’apparato amministrativo, al primo possono essere addebitate solo le mancanze più gravi.
83 Originariamente la responsabilità per dolo o colpa grave era prerogativa solo di alcune categorie di dipendenti
pubblici particolarmente esposti al rischio di cagionare un danno erariale, come i conducenti di autoveicoli e
mezzi meccanici, il personale scolastico, il personale dell’amministrazione finanziaria preposto agli accerta-
menti con adesione, all’autotutela e alla conciliazione delle liti.
84 Corte Costituzionale, sentenza n. 371del 20 novembre 1998.
85 TENORE, “La nuova Corte dei Conti”, cit. 151.
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