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acquisizioni di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione o l’ art. 9, comma 1, lette-

            ra a), punto 2 del D.L.78/2009, convertito con modificazioni nella L.  102/2009, riportante
            l’obbligo del funzionario che adotta provvedimenti che comportino impegni di spesa, di verifi-

            care che vi sia compatibilità con gli stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.




            4.    L’elemento soggettivo



                  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, della L. 20/1994 la responsabilità ammi-

            nistrativa è  personale, nel  senso che  l’azione o  omissione  lesiva  deve  essere riconducile
            all’agente e ad un suo qualificato coinvolgimento volitivo.

                  La responsabilità amministrativa può essere imputata solo a titolo di dolo o colpa grave .
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            Le condotte ascrivibili a colpa lieve, infatti, non comportano responsabilità del dipendente
            pubblico, la quale rimane in capo all’amministrazione di appartenenza. Tale limitazione ha inte-

            so superare la cosiddetta “paura della firma” che, all’indomani dell’esponenziale incremento dei

            giudizi di responsabilità amministrativa a seguito della regionalizzazione delle sezioni e delle

            procure della Corte dei Conti, aveva determinato un irrigidimento dell’azione amministrativa ed

            una connessa strutturale  inefficienza, in palese contrasto con i principi cardine che avevano
            ispirato la riforma efficientistica degli anni Novanta.

                  Sull’esonero dalla responsabilità per colpa lieve è stata chiamata a pronunciarsi anche la

            Corte Costituzionale . Il giudice delle leggi, a tal proposito, ha affermato che tale dispensa co-
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            stituisce “un punto di equilibrio tra il quantum di rischio da accollare all’apparato pubblico e

            quello da lasciare a carico del dipendente, in modo da rendere, per i dipendenti e gli ammini-

            stratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo, pur

            nel rispetto delle finalità restitutorie e di prevenzione assolte dall’illecito amministrativo – con-

            tabile” .
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                  La suddetta limitazione dell’ambito di responsabilità è stata giustificata con il rilevo che, es-

            sendo assai pesante lo sforzo di diligenza richiesto al pubblico dipendente e note le disfunzioni

            dell’apparato amministrativo,  al primo possono essere addebitate  solo  le mancanze più gravi.

            83   Originariamente la responsabilità per dolo o colpa grave era prerogativa solo di alcune categorie di dipendenti
               pubblici particolarmente esposti al rischio di cagionare un danno erariale, come i conducenti di autoveicoli e
               mezzi meccanici, il personale scolastico, il personale dell’amministrazione finanziaria preposto agli accerta-
               menti con adesione, all’autotutela e alla conciliazione delle liti.
            84   Corte Costituzionale, sentenza n. 371del 20 novembre 1998.
            85   TENORE, “La nuova Corte dei Conti”, cit. 151.

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