Page 66 - Quaderno 2017-8
P. 66
Diversamente, in assenza di precedenti, non si esclude l’ammissibilità dell’errore scusabi-
le . Il carattere vincolato del potere, implicando una minore autonomia decisionale e dunque
93
una minore difficoltà di azione, rende peraltro obiettivamente più difficile (anche se non impos-
sibile) invocare tale causa di giustificazione, a meno che la norma violata non sia di incerta in-
terpretazione. È a questo punto che soccorre la presenza di eventuali precedenti giurispruden-
ziali che, ove indici di un univoco orientamento, non consentono di invocare l’incertezza nor-
mativa. Ciò comunque non esclude, come ricordato dalla stessa dottrina che individua nella giu-
risprudenza il discrimen della colpa, di individuare altri motivi di errore scusabile.
4.1.2. La culpa in vigilando del dirigente
Particolari problematiche circa la valutazione della gravità della colpa emergono poi nei
casi di culpa in vigilando del dirigente. Innanzi alla Corte dei Conti, infatti, ha assunto una notevo-
le valenza la responsabilità degli organi apicali gestionali dell’amministrazione per culpa in vigilan-
do, ovvero per omesso, inadeguato o tardivo controllo sulla condotta dei propri subordinati.
L’obbligo di vigilanza del dirigente è sancito dall’art. 16, comma 1, lettera e del D.Lgs. 165
del 30 marzo 2001, secondo cui i dirigenti di uffici dirigenziali generali “dirigono, coordinano e con-
trollano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’art. 21”. Allo
stesso modo, il successivo art. 17 sancisce che i dirigenti (di uffici dirigenziali non generali) “di-
rigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”.
Premesso che per assumere valenza risarcitoria tale peculiare condotta omissiva deve rag-
giungere la soglia del dolo o della colpa grave, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità
dell’organo apicale riguarda l’andamento dell’attività di gestione del servizio e non i singoli atti
commessi o omessi dai dipendenti. La responsabilità, quindi, si configura solo in presenza di ca-
renze organizzative, mancanza di direttive o omessa predisposizione di controlli .
94
93 In tal senso si ricorda il caso Haim (4 luglio 2000, in C-424/97), nel quale la Corte ha affermato che, in man-
canza di una previa interpretazione giurisprudenziale, la violazione di una norma può, ove ne ricorrano i pre-
supposti, essere considerata frutto di un errore scusabile, spettando peraltro al giudice nazionale la valutazione
di “tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato”.
94 Corte dei Conti, sez. giur. Emilia Romagna, sentenza n. 235 del 16 aprile 1997.
IEVA, “Responsabilità erariale del dirigente per disorganizzazione amministrativa”, in Riv. Corte Conti, 2006,
3, 343.
- 64 -

