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ritto d’autore  (L. 633/1941). In realtà, il concetto di immagine sotteso a queste disposizioni

            coincideva con una nozione ristretta di immagine, legata alla rappresentazione grafica, fotogra-
            fica o plastica di una persona, intendendovi ciò che appare all’esterno, da un punto di vista

            esclusivamente materiale.

                  Tuttavia il concetto in questione può essere inteso anche in senso più ampio, identifican-

            dosi con l’insieme delle caratteristiche oggettive e soggettive che vengono ricollegate al modo di
            essere di una persona. Da questo punto di vista la tutela dell’immagine si intreccia con quella di

            altri beni giuridici come l’onore, il decoro, la riservatezza, tutti accomunabili nel concetto più

            ampio di personalità.

                  In origine, la dottrina negava la possibilità di attribuire a una persona giuridica un oltrag-
            gio all’onore, a causa della mancanza del presupposto essenziale della stessa di sentirsi offesa da

            un’aggressione al proprio decoro e alla propria reputazione, trattandosi di un ente astratto e

            completamente insensibile .
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                  Con il passare del tempo si è giunti a una nozione più estesa di danno che trascende i tra-

            dizionali valori dell’onore e della sofferenza della persona, identificandolo con qualunque pre-

            giudizio insuscettibile di valutazione sotto il profilo patrimoniale e non come mero danno mo-

            rale.

                  In particolare, già a partire dagli anni Ottanta, le Sezioni Penali della Cassazione iniziarono
            a riconoscere l’estensione dei delitti di ingiuria e diffamazione alle persone giuridiche, le quali,

            quindi, potevano assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l’onore, senza che fos-

            se altresì preclusa la configurabilità di una concorrente offesa alla reputazione delle singole per-
            sone fisiche che ne fanno parte.
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            107   Art. 96 Legge sul diritto d’autore: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza
               il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
               Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93”.
            108   Art. 97 Legge sul diritto d’autore: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è
               giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o cul-
               turali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
               Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio
               all’onore, alla riputazione o anche al decoro nella persona ritrattata”.
            109   Art. 98 Legge sul diritto d’autore: “Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona
               fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo
               pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
               Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
               Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88”.
            110   Nel 1976 il Tribunale di Roma ha affermato l’impossibilità di un risarcimento del danno non patrimoniale in
               favore delle persone giuridiche, in quanto incapaci di provare sentimenti ed emozioni.
            111   Inizialmente tale impostazione è stata prevista solo in favore delle associazioni, dei comitati, delle fondazioni
               e delle società di persone, stante lo stretto collegamento fra l’organismo collettivo e i suoi componenti. La
               giurisprudenza, tuttavia, non ha esitato ad estendere tale interpretazione anche alle società di capitali.

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