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La giurisprudenza, dunque, ha esteso la tutela non solo ai beni pubblici patrimoniali in

            senso proprio, ma anche alla lesione di interessi che sono da considerare beni in senso giuridi-
            co, consistenti nel pregiudizio arrecato all’immagine di un ente pubblico che si traduce in un

            danno sociale.

                  Si è dunque assistito a un progressivo passaggio dalla concezione del danno morale a quel-

            la del danno sociale, il quale è divenuto referente necessario al fine di chiarire la portata del
            danno all’immagine della Pubblica Amministrazione in quanto titolare di diritti non patrimoniali

            quali l’onore, la reputazione e l’identità personale. In questo caso, la giurisprudenza contabile ha

            fatto riferimento al danno non patrimoniale e non a quello morale, confermando quanto già

            sancito dalla Cassazione secondo la quale “non può condividersi l’equazione tra danno non pa-
            trimoniale e danno morale (cosiddetta pecunia doloris), perché il danno non patrimoniale com-

            prende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valuta-

            zione monetaria basata su criteri di mercato, non può essere oggetto di risarcimento, sibbene di
            riparazione” .
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                  Inizialmente , quindi, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione era  stato
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            qualificato come danno non patrimoniale, più precisamente come sub specie di danno morale ex

            art. 2059 c.c. che, letto necessariamente in combinato disposto con l’art. 185 c.p., consentiva la

            risarcibilità della lesione di interessi di carattere non strettamente patrimoniale nelle sole ipotesi
            integranti illecito penale.  Una simile soluzione, però, comportava l’attrazione del danno

            all’immagine, non già in capo alla Corte dei Conti, bensì al giudice ordinario essendo il giudice

            contabile deputato alla cognizione delle controversie in materia di danno erariale, da intendersi
            come nocumento patrimoniale effettivo subito dall’amministrazione stessa.

                  Una simile ricostruzione, però, ha generato non poche obiezioni, mosse essenzialmente

            dal rilievo per cui le persone giuridiche non possono essere ontologicamente in grado di patire

            sofferenze morali.
                  Proprio per questo motivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preferito ri-

            condurre il danno in questione  “alla grave perdita di prestigio  ed al grave detrimento

            dell’immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patri-

            moniale diretta è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spe-
            sa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” .
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            119   Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 7646 del 10 luglio 1991.
            120   Si tratta di un risalente orientamento giurisprudenziale maturato in seno alle Sezioni Riunite della Corte dei
               conti nel 1988.
            121   Corte di cassazione, Sez. Un., sentenza n. 5668 del 21 marzo del 1997.

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