Page 75 - Quaderno 2017-8
P. 75
La giurisprudenza, dunque, ha esteso la tutela non solo ai beni pubblici patrimoniali in
senso proprio, ma anche alla lesione di interessi che sono da considerare beni in senso giuridi-
co, consistenti nel pregiudizio arrecato all’immagine di un ente pubblico che si traduce in un
danno sociale.
Si è dunque assistito a un progressivo passaggio dalla concezione del danno morale a quel-
la del danno sociale, il quale è divenuto referente necessario al fine di chiarire la portata del
danno all’immagine della Pubblica Amministrazione in quanto titolare di diritti non patrimoniali
quali l’onore, la reputazione e l’identità personale. In questo caso, la giurisprudenza contabile ha
fatto riferimento al danno non patrimoniale e non a quello morale, confermando quanto già
sancito dalla Cassazione secondo la quale “non può condividersi l’equazione tra danno non pa-
trimoniale e danno morale (cosiddetta pecunia doloris), perché il danno non patrimoniale com-
prende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valuta-
zione monetaria basata su criteri di mercato, non può essere oggetto di risarcimento, sibbene di
riparazione” .
119
Inizialmente , quindi, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione era stato
120
qualificato come danno non patrimoniale, più precisamente come sub specie di danno morale ex
art. 2059 c.c. che, letto necessariamente in combinato disposto con l’art. 185 c.p., consentiva la
risarcibilità della lesione di interessi di carattere non strettamente patrimoniale nelle sole ipotesi
integranti illecito penale. Una simile soluzione, però, comportava l’attrazione del danno
all’immagine, non già in capo alla Corte dei Conti, bensì al giudice ordinario essendo il giudice
contabile deputato alla cognizione delle controversie in materia di danno erariale, da intendersi
come nocumento patrimoniale effettivo subito dall’amministrazione stessa.
Una simile ricostruzione, però, ha generato non poche obiezioni, mosse essenzialmente
dal rilievo per cui le persone giuridiche non possono essere ontologicamente in grado di patire
sofferenze morali.
Proprio per questo motivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preferito ri-
condurre il danno in questione “alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento
dell’immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patri-
moniale diretta è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spe-
sa necessaria al ripristino del bene giuridico leso” .
121
119 Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 7646 del 10 luglio 1991.
120 Si tratta di un risalente orientamento giurisprudenziale maturato in seno alle Sezioni Riunite della Corte dei
conti nel 1988.
121 Corte di cassazione, Sez. Un., sentenza n. 5668 del 21 marzo del 1997.
- 73 -

