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giudizi amministrativi, del danno esistenziale subito dall’appaltatore per la lesione della sua im-

            magine causata dalla revoca dell’appalto da parte della stazione appaltante e dall’adozione di una
            nota informativa successivamente smentita all’esito di un procedimento penale. Tale assunto

            prende le mosse dal fatto che la reputazione e la considerazione di cui un soggetto gode non

            devono essere considerati appannaggio esclusivo della persona fisica, ma vanno riconosciuti an-

            che alle persone giuridiche.




            2.    Il danno all’immagine della pubblica amministrazione


                  Una volta affermata la possibilità per le persone giuridiche private di agire in giudizio per

            la tutela della propria immagine, è stato facile estendere il medesimo concetto anche alle perso-

            ne giuridiche di diritto pubblico. Tale estensione ha però dovuto tener conto del carattere pub-
            blico degli enti, identificati come portatori di interessi collettivi, arrivando a costruire la catego-

            ria del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione come “lesione del rapporto fiducia-

            rio intercorrente tra l’ente pubblico e gli utenti, tale da compromettere il buon funzionamento

            ed il migliore raggiungimento dei fini istituzionali” .
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                  La necessità di garantire l’immagine dell’Amministrazione nasce dal precetto costituziona-
            le dell’art. 97 (oltre che dell’art. 2, già citato per quanto concerne le persone giuridiche in senso

            esteso), ove sono affermati i principi di buon andamento, di correttezza e di efficienza. Sempre

            nel testo costituzionale occorre altresì menzionare l’art. 54  che impone il rispetto di peculiari
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            obblighi di disciplina e onore ai soggetti che svolgono funzioni pubbliche. Al contempo, la tute-

            la dell’immagine e del prestigio è anche un corollario del principio di buona amministrazione, il

            quale risulta effettivo solo se l’opinione che i cittadini hanno dell’amministrazione stessa non sia

            condizionata da un senso di sfiducia nella sua efficienza e serietà.

                  L’immagine di buon andamento della Pubblica Amministrazione assume quindi una du-
            plice funzione: da un lato, essa è finalizzata al perseguimento dei compiti dello Stato, dall’altra

            funge da riconoscimento e garanzia dei diritti dei cittadini.

                  Proprio per tale motivo, il diritto all’immagine non è stato riconosciuto solo allo Stato, in-
            teso come amministrazione centrale,  ma ad ogni singolo ente,  sull’assunto che è proprio



            114   Corte dei Conti , Sez. II centrale, n. 41 del 06 ottobre 2003.
            115   Art. 54 Cost.: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
               I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei ca-
               si stabiliti dalla legge”.

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