Page 69 - Quaderno 2017-8
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Le norme che regolano la responsabilità amministrativa collegano la risarcibilità del danno
alla graduazione della colpa, ossia, in ultima analisi, al grado di antidoverosità del comportamen-
to dell’agente. Proprio per questo motivo, in termini di nesso causale, il giudice contabile dovrà
determinare quanta parte del danno economico prodotto dovrà tenersi risarcibile in relazione
all’intensità della colpa del responsabile, quest’ultima individuata, come abbiamo detto, in rife-
rimento a tutte le circostanze di fatto in cui si svolge l’azione di danno.
Il nesso di causalità, comunque inteso, è escluso solo al verificarsi di una causa che abbia
autonoma efficienza e sia di per sé idonea a produrre l’evento, interrompendo ogni legame tra
la causa remota ed il presunto danno . Ne sono esempio le cause di giustificazione quali
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l’incapacità di intendere e di volere, il caso fortuito e la forza maggiore, l’adempimento di un
dovere e l’esercizio di un diritto, lo stato di necessità e la legittima difesa .
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In conclusione, la responsabilità amministrativa considera rilevante il “fatto dannoso”,
prescindendo dal suo manifestarsi come illecito o come inadempimento; considera il danno
prodotto ed accertato secondo il criterio delle conseguenze dirette ed immediate (tenendo co-
munque conto del criterio della compensatio lucri cum damno); considera tale danno come presup-
posto per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa da parte del Pubblico Ministe-
ro; esclude che tale danno costituisca il contenuto di un’obbligazione risarcitoria nascente da un
illecito civile o dall’inadempimento di una preesistente obbligazione; fa dipendere la risarcibilità
del danno dall’esercizio dei poteri discrezionali ed equitativi del giudice contabile, il quale gra-
dua la condanna sulla base della gravità della colpa; conferisce alla sentenza del giudice contabi-
le la natura di una sentenza determinativa con effetti costitutivi.
Ne consegue che mentre la responsabilità civile mira ad attuare un diritto soggettivo, quel-
la amministrativa attua il diritto oggettivo. Nel primo caso, infatti, il promuovimento è rimesso
alla volontà del soggetto interessato, nel secondo invece il giudizio è promosso necessariamente
ed obbligatoriamente da un organo del pubblico ministero. La condanna discrezionale ed equi-
tativa del giudice contabile, infine, non può superare il tetto massimo costituito dall’ammontare
del danno economico, determinato secondo le modalità previste dal codice civile (criterio delle
conseguenze dirette ed immediate), tenendo conto, come abbiamo visto, del principio della
compensatio lucri cum damno.
102 “La causa giuridica di un evento dannoso è da ricercare in un comportamento colposo commissivo o omissi-
vo contrario a norme imperative che secondo la regolarità causale costituisce conditio sine qua non dell’evento
stesso, tale che va respinta l’equivalenza delle cause, mentre va adottata quella della condotta costitutiva, cioè
direttamente collegata all’evento lesivo” (Corte dei Conti, sez. III, 30 settembre 2002, n. 300).
103 Le ultime due cause di giustificazione sono espressamente previste anche dalla legislazione amministrativa,
più precisamente dall’art. 29 della L. 3/1957.
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