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I concetti di onore e di immagine, in questo modo, una volta sganciati dall’originaria ottica

            personalistico-materiale, furono utilizzati anche con riferimento ai soggetti giuridici formati
            dall’aggregazione di più persone.

                  La giurisprudenza di legittimità iniziò, inoltre, ad affermare che “la persona giuridica, se

            non può per sua natura subire dolori o turbamenti, è portatrice dei diritti della personalità com-

            patibili con l’assenza  di fisicità, e quindi del diritto all’esistenza, all’identità, al nome,
            all’immagine e alla reputazione; pertanto, è configurabile in capo alla stessa un danno non pa-

            trimoniale per l’irragionevole durata del processo, indennizzabile ai sensi della L. n. 89 del 24

            marzo 2001, sempre che il tema del dibattito coinvolga, direttamente o indirettamente, gli indi-

            cati diritti, pregiudicandoli per effetto del perdurare dello stato di incertezza determinato dalla
            pendenza della lite” .
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                  Con questi arresti, la giurisprudenza prese atto che anche nei confronti di una persona

            giuridica poteva porsi un problema di lesione all’immagine, intesa in senso ampio come insieme
            delle caratteristiche che ne contraddistinguono l’attività e il modo di operare.

                  La Suprema Corte arrivò, quindi, a riconoscere  la risarcibilità del  danno per lesione

            dell’immagine della persona giuridica e, più in generale, dell’ente collettivo, sul presupposto che

            tale diritto, al pari di quelli al nome e all’identità personale, trova fondamento nell’art. 2 della

            Costituzione . In buona sostanza, il richiamo alle “formazioni sociali” operato dalla Costitu-
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            zione rappresentò lo spiraglio attraverso il quale venne ricondotta anche la persona giuridica nel

            novero dei  soggetti  tutelabili in quanto  titolari di diritti fondamentali quali l’esistenza,

            l’immagine, la reputazione.
                  Il diritto all’immagine è stato quindi configurato come una situazione giuridica soggettiva

            profondamente diversa dai diritti della personalità riferibili all’individuo e più attenta ai profili di

            non patrimonialità del danno che al dolore o alla sofferenza (di cui evidentemente la persona

            giuridica è incapace) del soggetto che lo subisce.
                  A tale orientamento si sono conformate sia la Corte dei Conti che il Consiglio di Stato.

            Più specificatamente, possiamo ricordare, ai soli fini d’esempio, la pronuncia della V Sezione

            del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 491/2008, ha stabilito la risarcibilità, anche nei



            112   Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2002, n. 15233. Secondo Cass., Sez. III civ., 22 marzo 2012, n. 4542, “anche le
               persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, quali un Comune, possono essere
               lesi in quei diritti immateriali della personalità, che sono compatibili con l’assenza di fisicità, quali i diritti
               all’immagine, alla reputazione, all’identità storica, culturale, e politica costituzionalmente protetti ed in tale
               ipotesi ben possono agire per il ristoro del danno patrimoniale”.
            113   Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo e sia nelle formazioni sociali
               ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

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