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In diverse pronunce , poi, si è affermato che i soggetti cui sia da attribuire una culpa in vi-
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gilando rispondono in via sussidiaria e parziaria. Più in particolare, la culpa in vigilando è stato
esclusa qualora:
a. il dipendente tenuto alla vigilanza sia stato contemporaneamente investito della dire-
zione di più uffici di nuova istituzione, venendosi così a trovare in una situazione di
obiettiva difficoltà per il cumulo di impieghi gravosi e cogenti cui assolvere con organi-
ci largamente incompleti ed inadeguati .
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b. il dirigente di un ufficio di grandi dimensioni non poteva avvedersi dell’errore com-
messo dal proprio subordinato se non attraverso una revisione – pratica per pratica –
del lavoro compiuto dall’intero ufficio .
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c. La condotta del dipendente subordinato dannosa per l’erario sia caratterizzato da una
particolare astuzia nei meccanismi fraudolenti posti in essere, tale da non consentire un
agevole riscontro da parte del dirigente e da divenire così causa esclusiva dell’evento .
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d. Il dirigente “vigilante” abbia da breve tempo assunto l’incarico .
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La disciplina sviluppata sulla culpa in vigilando del dirigente è stata applicata anche in rela-
zione agli organi di controllo (ispettori, revisori dei conti) che abbiano omesso una doverosa ed
adeguata attività di vigilanza.
4.2. Il dolo
Andando oltre, per quanto concerne l’elemento soggettivo del dolo, occorre innanzitutto
affermare che coincide con la nozione penalistica dello stesso contenuta negli articoli 42 e 43
del codice . Dunque, ai fini della configurazione del dolo è necessaria la previsione e la volon-
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tà del danno come conseguenza della condotta .
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95 Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 114 del 4 febbraio 2011.
96 Corte dei Conti, sez. I centrale, sentenza n. 15 del 16 luglio 1998.
97 Corte dei Conti, sez. III centrale, sentenza n. 320/A del 23 luglio 1996.
98 Corte dei Conti, sez. I app, sentenza n. 376/A del 4 novembre 2002.
99 Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 275 del 6novembre 1998.
100 Art. 42 c.p.: “Nessuno può essere punito per un’azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa
con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con do-
lo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali
l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione o omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno
risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Art. 43 c.p.: “Il delitto:
è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o omissione e da cui la legge
fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione;
è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall’agente;
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