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Da ciò discende la qualificazione del danno all’immagine della P.A. come species del più
ampio genus danno erariale, in quanto suscettibile di valutazione economica poiché comprensivo
di una serie di costi sostenuti, tra l’altro, per le attività necessarie al recupero di credibilità
dell’ente, per la riorganizzazione dei servizi o anche per la sostituzione del vertice politico o
amministrativo all’ente stesso.
Sulla scia dei predetti orientamenti maturati a livello giurisprudenziale, la più attenta dot-
trina ha osservato che, in tal caso, il fatto lesivo è produttivo di due differenti voci di danno nei
confronti della pubblica amministrazione, cui scaturisce pertanto un duplice risarcimento e, in
particolare, un danno morale ex art. 2059 c.c. e un danno patrimoniale che deriva dai costi da
affrontare per ripristinare il prestigio violato. In tal caso, il primo nocumento è prettamente non
patrimoniale ed integra gli estremi del pretium doloris mentre, il secondo, è suscettibile di valuta-
zione economica e rientra nell’alveo del danno erariale.
In un momento successivo, nell’intento di superare le restrizioni insite nella riserva di leg-
ge di cui all’art. 2059 c.c. e nel solco della concezione del danno - evento elaborata dalla Consul-
ta a partire dal 1986, la giurisprudenza si è adoperata nel riconoscere una rinnovata tutela al
danno all’immagine alla luce del combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2043 c.c. Questo es-
senzialmente perché si tratta di un danno ingiusto arrecato ad uno dei diritti fondamentali della
persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più risalenti formazioni sociali nelle quali si
svolge la personalità dell’uomo, qualificabile in termini di danno - evento e risarcibile indipen-
dentemente dalla sussistenza di un illecito penale.
Questa immensa stratificazione giurisprudenziale e dottrinale, fin qui analizzata, ha palesa-
to l’esigenza di una pronuncia definitiva sull’esatta natura del danno all’immagine della Pubblica
Amministrazione.
Tale situazione d’incertezza ha indotto la I Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti a
rimettere al giudizio delle Sezioni Riunite la questione di massima sulla natura del danno
all’immagine, chiedendo se esso si possa configurare come danno esistenziale, ex art. 2043 c.c.
ovvero come danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza n. 10/SR/QM del 23 aprile 2003,
hanno accolto senza esitazione la prima opzione. Il danno all’immagine è stato, quindi, configu-
rato come un danno esistenziale, inteso come un pregiudizio areddituale, di natura non patri-
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