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Si legge nella sentenza delle Sezioni Riunite che “il danno morale è essenzialmente un sen-
tire, il danno esistenziale è piuttosto un fare (cioè un non poter più fare, un dover agire altri-
menti). L’uno attiene per sua natura al dentro, alla sfera dell’emotività; l’altro concerne il fuori, il
tempo e lo spazio della vittima”.
3.2. Danno-evento o danno-conseguenza?
Una volta data per assodata la natura esistenziale del danno all’immagine della Pubblica
Amministrazione, il passo successivo è stato quello di stabilire se tale danno fosse riconducibile
nell’alveo del danno-evento o del danno-conseguenza.
La differenza fra queste due fattispecie è assai rilevante sul piano probatorio. Qualora, in-
fatti, si considerasse il danno come evento le conseguenze esistenziali negative finirebbero per
coincidere con la lesione in sé del bene giuridico. Il danno-conseguenza, al contrario, compren-
de anche tali conseguenze negative, rispetto alle quali l’evento rileva solo quale presupposto.
La ricostruzione giuridica del danno come evento evita il pericolo che la lesione, ricono-
sciuta in astratto, sia vanificata in concreto dalle difficoltà incontrate dalla persona offesa nella
dimostrazione delle caratteristiche personali compromesse. La tutela risarcitoria sarà infatti pos-
sibile per il semplice fatto che una determinata prerogativa risulti danneggiata, restando in di-
scussione soltanto gli aspetti relativi alla quantificazione del danno (che sono rimessi al giudice,
anche attraverso l’utilizzo di criteri discrezionali). A tale concezione si contrappone quella dei
fautori della teoria del danno come conseguenza, i quali escludono qualsiasi possibilità di auto-
matismo, al fine di diminuire il pericolo di risarcimenti eccessivi o immotivati.
Inizialmente la giurisprudenza ha fatto propria la prima teoria, identificando il danno
all’immagine come un danno in sé, derivante dalla lesione di interessi così importanti da giusti-
ficare il risarcimento in re ipsa, a prescindere dalla prova del danno. I giudici contabili hanno ri-
tenuto che la soluzione fosse in buona parte condizionata dalla configurazione attribuita al dan-
no esistenziale, affermando che “in realtà, tale configurazione rimane comunque condizionata
dalla necessità di superare l’impasse dell’art. 2059 c.c. e di utilizzare la generale previsione
dell’art. 2043 per la copertura, per tale via, di ipotesi di danni non patrimoniali individuate dalla
dottrina e dalla giurisprudenza ed entrate ormai a far parte del diritto vivente. La qualificazione
non patrimoniale rimane, quindi, prevalente e non può non orientare la soluzione del quesito
nel senso della sufficienza del danno come evento”.
Sempre le Sezioni Riunite hanno aggiunto che “oggetto del risarcimento non può che es-
sere una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la liquidazione
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