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Si legge nella sentenza delle Sezioni Riunite che “il danno morale è essenzialmente un sen-

            tire, il danno esistenziale è piuttosto un fare (cioè un non poter più fare, un dover agire altri-
            menti). L’uno attiene per sua natura al dentro, alla sfera dell’emotività; l’altro concerne il fuori, il

            tempo e lo spazio della vittima”.



            3.2.  Danno-evento o danno-conseguenza?
                  Una volta data per assodata la natura esistenziale del danno all’immagine della Pubblica

            Amministrazione, il passo successivo è stato quello di stabilire se tale danno fosse riconducibile

            nell’alveo del danno-evento o del danno-conseguenza.

                  La differenza fra queste due fattispecie è assai rilevante sul piano probatorio. Qualora, in-
            fatti, si considerasse il danno come evento le conseguenze esistenziali negative finirebbero per

            coincidere con la lesione in sé del bene giuridico. Il danno-conseguenza, al contrario, compren-

            de anche tali conseguenze negative, rispetto alle quali l’evento rileva solo quale presupposto.
                  La ricostruzione giuridica del danno come evento evita il pericolo che la lesione, ricono-

            sciuta in astratto, sia vanificata in concreto dalle difficoltà incontrate dalla persona offesa nella

            dimostrazione delle caratteristiche personali compromesse. La tutela risarcitoria sarà infatti pos-

            sibile per il semplice fatto che una determinata prerogativa risulti danneggiata, restando in di-

            scussione soltanto gli aspetti relativi alla quantificazione del danno (che sono rimessi al giudice,
            anche attraverso l’utilizzo di criteri discrezionali). A tale concezione si contrappone quella dei

            fautori della teoria del danno come conseguenza, i quali escludono qualsiasi possibilità di auto-

            matismo, al fine di diminuire il pericolo di risarcimenti eccessivi o immotivati.
                  Inizialmente la giurisprudenza ha  fatto  propria la prima teoria, identificando il danno

            all’immagine come un danno in sé, derivante dalla lesione di interessi così importanti da giusti-

            ficare il risarcimento in re ipsa, a prescindere dalla prova del danno. I giudici contabili hanno ri-

            tenuto che la soluzione fosse in buona parte condizionata dalla configurazione attribuita al dan-
            no esistenziale, affermando che “in realtà, tale configurazione rimane comunque condizionata

            dalla necessità di superare l’impasse dell’art. 2059 c.c. e di utilizzare la generale previsione

            dell’art. 2043 per la copertura, per tale via, di ipotesi di danni non patrimoniali individuate dalla

            dottrina e dalla giurisprudenza ed entrate ormai a far parte del diritto vivente. La qualificazione
            non patrimoniale rimane, quindi, prevalente e non può non orientare la soluzione del quesito

            nel senso della sufficienza del danno come evento”.

                  Sempre le Sezioni Riunite hanno aggiunto che “oggetto del risarcimento non può che es-

            sere una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la liquidazione

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