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Dunque, secondo la Corte di Cassazione , la quale si è pronunciata in materia di danno
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all’immagine derivante dalla riscossione di tangenti, gli indici sintomatici della giurisdizione della
Corte dei Conti possono essere ravvisati nella spesa necessaria per il ripristino del danno, nelle
erogazioni e nella qualità di amministratore o funzionario pubblico al quale il danno è imputabi-
le. Pertanto, la giurisdizione della Corte dei Conti è individuata non dalla patrimonialità
dell’interesse, bensì dalla patrimonialità della lesione .
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Successivamente si è giunti alla conclusione secondo la quale, nel caso di danno
all’immagine, in quanto è pregiudicato il principio di buona amministrazione, tale danno debba
essere risarcito indipendentemente dal fatto che l’amministrazione abbia o meno dovuto affron-
tare le spese di ripristino dell’immagine. Tale orientamento è stato confermato dalla già citata
sentenza n. 10 del 23 aprile 2003 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti secondo la quale è
opportuno riconoscere la responsabilità amministrativa in funzione di interessi ulteriori rispetto
a quelli relativi alla mera integrità patrimoniale. In tale contesto, nel 2009 si è pronunciata la
Corte di Cassazione la quale ha privilegiato, con riferimento alla giurisdizione, un approccio più
sostanzialistico “sostituendo ad un criterio eminentemente soggettivo, che identificava
l’elemento fondante della giurisdizione della Corte dei Conti nella condizione giuridica pubblica
dell’agente, un criterio oggettivo che fa leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle
risorse finanziarie a tal fine adoperate”.
Chiarito tutto ciò, è opportuno porre l’accento su un’ultima questione particolarmente di-
battuta, ossia quella concernente la proposizione dell’azione di responsabilità nel caso in cui esi-
sta un giudicato penale a seguito del quale sia già stato liquidato il danno all’Amministrazione
danneggiata.
L’opinione prevalente della giurisprudenza della Corte dei Conti, seguendo le orme della
Corte Costituzionale, ha affermato che le azioni di responsabilità amministrativa e contabile
non devono essere considerate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse in caso di
costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile in un processo penale. L’unico
limite posto dalla stessa giurisprudenza concerne il caso in cui il danno sia stato interamente
soddisfatto in sede penale nella medesima misura indicata in sede di giurisdizione contabile. La
dottrina, difatti, ha sottolineato l’autonomia della giurisdizione contabile in quanto le due azioni
125 Cass. Civ. SS. UU., sentenza n. 98 del 4 aprile 2000.
126 Occorre ricordare che, in tale ottica, il patrimonio pubblico era inteso come l’insieme di tutti i beni materiali e
immateriali, ivi compresi i diritti dai quali l’ente pubblico può ricavare, direttamente o indirettamente,
un’utilità economica. In questo modo, una volta inquadrata la lesione del diritto all’immagine nell’ambito delle
possibili aggressioni al patrimonio pubblico, ne discende il doveroso riconoscimento della giurisdizione ai
giudici contabili.
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