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presentano delle sostanziali differenze funzionali e di interpretazione normativa. Tale indipen-

            denza delle azioni deriva dal fatto che, pur scaturendo dallo stesso fatto illecito, l’interferenza
            può verificarsi tra giudizi e non tra giurisdizioni.

                  Ricapitolando, dunque, il danno all’immagine è autonomamente risarcibile rispetto ad

            eventuali ulteriori danni  patrimoniali, costituendo una lesione di carattere non patrimoniale.

            Rientra, infatti, nell’alveo del danno non patrimoniale ingiusto per violazione di un diritto fon-
            damentale della persona giuridica pubblica e viene configurato come danno patrimoniale in

            senso ampio sulla base del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 2 Cost. Va qualificato, più

            specificamente, come danno esistenziale, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non già come danno mora-

            le, ex art. 2059 c.c. e viene considerato come danno-evento, inteso come lesione di situazioni
            soggettive che determina la perdita di beni protetti, anche non patrimoniali, che assumono rile-

            vanza costituzionale. Si prescinde, pertanto, da ulteriori effetti patrimoniali dell’illecito, che in-

            tegrerebbero al più il cosiddetto danno-conseguenza costituendo i presupposti del danno pa-
            trimoniale riflesso e non già del danno all’immagine che qui rileva.

                  Per quanto concerne quest’ultimo assunto, però, non sono mancati interventi giurispru-

            denziali di parere contrario, sintomatici del fatto che il dibattito sul danno all’immagine della

            Pubblica Amministrazione è in continua evoluzione.




            4.    Le fonti del danno all’immagine


                  Come abbiamo appurato dall’analisi appena condotta, la lesione al prestigio

            dell’amministrazione ha come effetto principale quello di minare la fiducia della collettività nella

            gestione della cosa pubblica, con una conseguente diminuzione del livello di credibilità delle

            istituzioni. A tal fine è importantissimo, come avremo modo di analizzare, il ruolo rivestito dai
            mass media, sia dal punto di vista della diffusione, dell’amplificazione del fatto illecito e delle sue

            conseguenze sia da quello dell’ammontare del danno. Contestualmente, televisione, giornali e

            altri mezzi di comunicazione sono fondamentali anche per la selezione delle condotte rilevanti

            in sede contabile come causative di danno: molto spesso, infatti, un certo comportamento, an-
            che se illecito dal punto di vista penale o erariale, ove non amplificato dai mass media, può non

            comportare alcun danno all’immagine dell’ente pubblico, rimanendo sconosciuto alla giurisdi-

            zione contabile. Emblematico, ai fini esemplificativi, è stato un caso (anche se ormai risalente)

            in cui i giudici contabili hanno assolto un militare appartenente alle forze dell’ordine che aveva

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