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ottenuto con dolo il rimborso di alcune spese di missione producendo fatture fiscali relative a

            prestazioni effettivamente mai godute .
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                  In questo caso, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, pur ritenendo grave il

            comportamento tenuto dal soggetto, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per una condanna

            al risarcimento del danno all’immagine in quanto il fatto era stato scarsamente pubblicizzato dai

            mass media e, di conseguenza, aveva avuto poco seguito nell’opinione pubblica.
                  Il diritto della pubblica amministrazione a ottenere un risarcimento in caso di lesione alla

            propria immagine è sostanzialmente un costrutto giurisprudenziale. Il danno all’immagine, co-

            me abbiamo visto, è stato innanzitutto considerato come un danno-evento, che si configura per

            la sola circostanza della lesione del bene giuridico tutelato e non come una conseguenza patri-
            moniale negativa di un comportamento delittuoso. Tale tendenza aveva provocato il diffuso

            esercizio dell’azione di responsabilità verso amministratori e dipendenti per arrecato danno

            all’immagine, tanto che la Corte dei Conti aveva  provveduto ad estendere il proprio campo
            d’azione anche a condotte di mero disservizio o comunque riprovevoli, non integranti alcuna

            forma di illecito penale. Al fine di contenere la proliferazione di sentenze di condanna al risar-

            cimento si è ritenuto opportuno intervenire in via legislativa per meglio determinare le attribu-

            zioni della magistratura contabile in tale ambito. I primi interventi legislativi risalgono al 2009.

                  Innanzitutto è stata emanata la L. 15/2099 che ha modificato il sistema dei controlli, preve-
            dendo specifici casi di danno all’immagine pubblica, quale ad esempio il comportamento scorret-

            to del dipendente. Quindi c’è stata l’introduzione dell’art. 55-ter nel D.Lgs. 165/2001 ad opera

            della L. 15/2009 che ha confermato la responsabilità per danno all’immagine da mancata presta-
            zione lavorativa. È stata quindi la volta della L. 69/2009 che, all’art. 42, ha ridefinito il funziona-

            mento delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, rafforzandone la funzione nomofilattica.



            4.1.  Il lodo Bernardo
                  Oltre a quanto fin qui visto, con il “decreto anticrisi” n. 78/2009 e la sua legge di conver-

            sione n. 102/2009  è stato  introdotto all’art. 17  il comma 30-ter  (cosiddetto  “Lodo Bernar-

            do”) , modificato successivamente dal D.L. 103 del 2009, convertito nella L. 141 del 2009.
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            127   Corte dei Conti, Sicilia, sezione giurisdizionale, sentenza n. 22 del 20 gennaio 1998.
            128   Art. 17, comma 30 ter,  L.  102/2009:  “Le procure della  Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini
               dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente
               sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi
               e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di
               cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qua-
               lunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già

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