Page 83 - Quaderno 2017-8
P. 83
ottenuto con dolo il rimborso di alcune spese di missione producendo fatture fiscali relative a
prestazioni effettivamente mai godute .
127
In questo caso, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, pur ritenendo grave il
comportamento tenuto dal soggetto, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per una condanna
al risarcimento del danno all’immagine in quanto il fatto era stato scarsamente pubblicizzato dai
mass media e, di conseguenza, aveva avuto poco seguito nell’opinione pubblica.
Il diritto della pubblica amministrazione a ottenere un risarcimento in caso di lesione alla
propria immagine è sostanzialmente un costrutto giurisprudenziale. Il danno all’immagine, co-
me abbiamo visto, è stato innanzitutto considerato come un danno-evento, che si configura per
la sola circostanza della lesione del bene giuridico tutelato e non come una conseguenza patri-
moniale negativa di un comportamento delittuoso. Tale tendenza aveva provocato il diffuso
esercizio dell’azione di responsabilità verso amministratori e dipendenti per arrecato danno
all’immagine, tanto che la Corte dei Conti aveva provveduto ad estendere il proprio campo
d’azione anche a condotte di mero disservizio o comunque riprovevoli, non integranti alcuna
forma di illecito penale. Al fine di contenere la proliferazione di sentenze di condanna al risar-
cimento si è ritenuto opportuno intervenire in via legislativa per meglio determinare le attribu-
zioni della magistratura contabile in tale ambito. I primi interventi legislativi risalgono al 2009.
Innanzitutto è stata emanata la L. 15/2099 che ha modificato il sistema dei controlli, preve-
dendo specifici casi di danno all’immagine pubblica, quale ad esempio il comportamento scorret-
to del dipendente. Quindi c’è stata l’introduzione dell’art. 55-ter nel D.Lgs. 165/2001 ad opera
della L. 15/2009 che ha confermato la responsabilità per danno all’immagine da mancata presta-
zione lavorativa. È stata quindi la volta della L. 69/2009 che, all’art. 42, ha ridefinito il funziona-
mento delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, rafforzandone la funzione nomofilattica.
4.1. Il lodo Bernardo
Oltre a quanto fin qui visto, con il “decreto anticrisi” n. 78/2009 e la sua legge di conver-
sione n. 102/2009 è stato introdotto all’art. 17 il comma 30-ter (cosiddetto “Lodo Bernar-
do”) , modificato successivamente dal D.L. 103 del 2009, convertito nella L. 141 del 2009.
128
127 Corte dei Conti, Sicilia, sezione giurisdizionale, sentenza n. 22 del 20 gennaio 1998.
128 Art. 17, comma 30 ter, L. 102/2009: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini
dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente
sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi
e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di
cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qua-
lunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già
- 81 -

