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strativa, poiché tale responsabilità se non ragionevolmente limitata in senso oggettivo, è suscet-
tibile di determinare un rallentamento nell’efficacia e tempestività dell’azione amministrativa dei
pubblici poteri, per effetto dello stato diffuso di preoccupazione che potrebbe ingenerare in co-
loro ai quali è demandato l’esercizio dell’attività pubblica.
La Consulta si è espressa in maniera chiara affermando che “la norma deve essere univo-
camente interpretata […] nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di re-
sponsabilità per danni all’immagine dell’ente pubblico di appartenenza, non è configurabile sif-
fatto tipo di tutela risarcitoria”.
Secondo la Corte, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della
non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare la fattispecie di responsa-
bilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover far fronte. La scelta discrezio-
nale del legislatore, pertanto, non risulterebbe manifestamente irragionevole, essendo la delimi-
tazione del campo di applicazione dell’azione risarcitoria giustificata dalla funzione sanzionato-
ria della responsabilità amministrativa e dalla specifica natura del soggetto passivo e del bene
giuridico protetto.
Alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, è stato ribadito l’ambito di operatività
dell’azione contabile, confermando le scelte del legislatore del 2009. La pronuncia, infatti, ha ri-
percorso la nozione di danno all’immagine mantenendo la ricostruzione operata in giurispru-
denza intesa a ritenere la fattispecie in oggetto alla stregua di un danno-evento, per il cui accer-
tamento non è indispensabile rintracciare un decremento patrimoniale appositamente docu-
mentato.
In tal guisa si sono mantenuti i caratteri tipicamente sanzionatori che inquadrano la re-
sponsabilità amministrativa nell’ottica dei danni a carattere punitivo, in cui il profilo restitutorio
è posto in ombra dalla funzione ammonitoria della condanna al risarcimento. Ne discende che,
al pari di una sanzione, il risarcimento per lesione dell’immagine pubblica, è stato condizionato
ad un giudizio di disvalore riservato al legislatore, così precludendo la devoluzione di spazi di
discrezionalità troppo ampi in capo agli organi giudicanti, chiamati ad accertare la stessa lesione
al bene giuridico e non anche le sole conseguenze patrimoniali negative più facilmente provabi-
li.
La Corte Costituzionale ha altresì chiarito l’esatta portata della disposizione censurata, os-
servando che con la stessa il legislatore ha voluto circoscrivere oggettivamente i casi in cui è
possibile chiedere il risarcimento del danno da lesione all’immagine e non prevedere una limita-
zione della giurisdizione contabile a favore di un’altra giurisdizione.
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