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Proprio per tutti questi motivi, anche a seguito della novella del 2009, si è giudicato co-

            munque risarcibile, ad esempio, il danno all’immagine derivante dal reato di omessa denuncia,
            commesso da un agente di polizia che aveva avuto conoscenza delle attività delittuose commes-

            se dai suoi colleghi e le aveva coperte senza denunciarle; il danno all’immagine subito da una

            ASL a causa degli abusi sessuali commessi da un medico pubblico; il danno all’immagine subiti

            dall’Agenzia delle Entrate e derivante dal reato di accesso abusivo ad un sistema telematico ed
            informatico; il danno all’immagine subito da un Comune a seguito della truffa aggravata perpe-

            trata da due dipendenti nella concessione di loculi cimiteriali; il danno all’immagine subito da un

            Comune per la truffa aggravata realizzata da due vigili urbani che avevano falsamente attestato

            la loro presenza in servizio durante l’orario di lavoro (prima dell’entrata in vigore dell’art. 55-
            quinquies, comma  2, del D.Lgs. 165/2001); il danno all’immagine cagionato al Ministero

            dell’Interno da un agente di polizia che aveva commesso i reati di illecita introduzione nel terri-

            torio dello Stato e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di lacrimo-
            geni e cartucce per arma.



            4.2.  La Legge 190/2012 (cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione)

                  Nel 2012 si è dato inizio a una nuova ed importantissima fase di riforma della materia,

            culminata con l’emanazione della L. 190/2012 (cosiddetta Legge Severino), recante “Disposizioni
            per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministra-

            zione”, la quale ha introdotto due previsioni che riguardano il danno all’immagine.

                  In particolare, con l’art. 1 comma 62, sono stati aggiunti due nuovi commi all’art. 1 della
            L. 20/1994.

                  Al comma 1-sexies  si  è affermato che  “Nel  giudizio di responsabilità, l’entità del danno

            all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica

            amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio

            della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente” .
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                  Al comma 1-septies si è invece sostenuto che “Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o

            fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 no-

            vembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi
            di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale”.




            133   L’art. 1 comma 1-sexies della L. n. 20/1994, introdotto dall’art. 1, comma 62 della L. n. 190/2012, è considera-
               to norma sostanziale e, pertanto, non può trovare  applicazione per i danni erariali realizzatisi prima
               dell’entrata in vigore di quest’ultima legge.

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