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penetri nella struttura di un reato di maggiore consistenza per condotta incriminata, disvalore
ed allarme sociale, e muti la sua collocazione sistematica nell’ambito del codice penale stesso.
Nel quadro dei valori costituzionali e secondo l’id quod plerumque accidit, infatti, è ragione-
vole ritenere, che anche i reati “comuni”, commessi dai dipendenti pubblici in spregio del fon-
damentale dovere di “disciplina ed onore”, procurino sempre un discredito all’amministrazione.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse, autorevole dottrina ritiene non fuor di luo-
go una rimeditazione delle conclusioni delle Sezioni Riunite.
Nonostante tutta l’incertezza giurisprudenziale, si ritiene comunque oggi che il danno
all’immagine sia risarcibile anche come conseguenza di comportamenti gravemente colposi di
alcuni pubblici dipendenti non puniti dalla legge penale, come nei casi di false attestazioni di
presenza in servizio dei pubblici dipendenti, di mancata adozione del piano anticorruzione o
delle altre misure di prevenzione previste dalla stessa legge 190/2012 da parte del responsabile
della corruzione ovvero dell’omessa pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 14
marzo 2013, n. 3316 da parte del responsabile della trasparenza. A quest’ultimo proposito, l’art.
46 del D.lgs. appena citato afferma che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di re-
sponsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
4.3. Il Codice della giustizia contabile
Ad oggi, la tassatività delle ipotesi per promuovere l’azione di responsabilità per danno
all’immagine risulta ulteriormente messa in discussione con l’emanazione del D.lgs. n.
174/2016, ossia del cosiddetto nuovo “Codice della giustizia contabile”, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 e in vigore dal 7 ottobre.
L’art. 4, lettera g, dell’Allegato 3 del decreto, infatti, ha abrogato l’art. 7 della L. 97/2001,
al quale l’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009 si trovava a operare un rinvio e che defini-
va “i soli casi e i modi” dell’azione di responsabilità in questione. Lo stesso art. 4 alla lettera h, ha
abrogato il primo periodo dell’art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n.
102 del 2009. L’immediata conseguenza sull’assetto normativo in esame è lo svuotamento del
richiamo alle fattispecie penali che, in base all’articolo sopra citato, consentivano alla Procura
l’apertura delle indagini per danno all’immagine. L’effetto più verosimile di tale modifica, salvo
escludere in assoluto la possibilità del risarcimento, è che l’azione risulterà quindi esperibile in
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