Page 95 - Quaderno 2017-8
P. 95
tutti i casi in cui vi sia una sentenza passata in giudicato per un qualunque reato commesso ai
danni della pubblica amministrazione, inclusi i reati comuni (quali, ad esempio, truffa e falso)
che non erano testualmente contemplati dal “lodo Bernardo”.
Allo stato attuale, le uniche norme oggi in vigore, relativamente al danno all’immagine,
sono contenute nell’art. 1, comma 1-sexies della L. n. 20 del 1994, in tema di misure anticorru-
zione, che indica, come abbiamo visto, un criterio quantificativo del danno medesimo, e l’art.
51, comma 6, del suddetto “Codice della giustizia contabile”, che statuisce che “La nullità per vio-
lazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine è rilevabile anche
d’ufficio”. In merito a quest’ultima disposizione normativa, si osserva che l’ art. 51, comma 6, si
applica solamente alle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
stesso e non può trovare applicazione laddove la fase istruttoria preprocessuale sia esaurita.
Detta affermazione trova fondamento nell’art. 2, comma 1, allegato 3 del codice, che dopo aver
disposto l’immediata applicazione delle norme sulla fase preprocessuale alle sole istruttorie in
corso, fatti salvi gli atti svolti secondo il regime previgente, limita l’immediata vigenza ai giudizi
in corso della sola parte relativa alla nuova disciplina della tutela delle ragioni del credito eraria-
le, della disciplina del rito ordinario e dei riti speciali.
Per questo motivo, per tutti i casi già in corso di trattazione prima della sopravvenuta
modifica normativa, l’unica fonte normativa da cui si possono trarre indicazioni per disciplinare
l’azione erariale per il danno all’immagine resta il menzionato art. 1, comma 1-sexies della L. n.
20 del 1994, che, pur fornendo all’interprete un criterio di quantificazione della tipologia di
danno in parola, in realtà statuisce due importanti e basilari condizioni imperative per la perse-
guibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per il danno all’immagine, che si pongono come
vere e proprie condizioni per l’azione contabile. La norma, infatti, fa espresso riferimento al
danno all’immagine come “...derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministra-
zione accertato con sentenza passata in giudicato”. Quindi le condizioni, cumulative e non alternative,
sono le seguenti: 1) si deve trattare di un reato contro la pubblica amministrazione; 2) tale reato
deve essere accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato.
Il problema non di poco conto, come abbiamo avuto modo di analizzare, è però com-
prendere cosa di debba intendere per “reato contro la stessa pubblica amministrazione”.
Il “Codice della giustizia contabile” prevede altresì un’altra importante disposizione, con-
tenuta all’art. 51, comma 7, secondo la quale “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei con-
fronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è
- 93 -

