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terizzava la condotta del dipendente: dunque, ogni qualvolta si fosse accertata l’illiceità penale
della condotta ne discendeva sic et simpliciter anche la responsabilità contabile del reo.
La giurisprudenza, però, con il passare degli anni, ha esteso la responsabilità per danno
all’immagine anche a tutta una serie di comportamenti extrapenali, ossia a fatti che non costitui-
scono reato. Questa evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale, tuttavia, non ha compor-
tato l’accantonamento del modello penalistico di spiegazione causale dell’evento dannoso. Al
contrario ne ha comportato un maggiore utilizzo da parte dei giudici contabili che la hanno ap-
plicata in sede di giudizio, ove sono stati chiamati a valutare e riconoscere autonomamente il
rapporto di causa-effetto tra comportamento del dipendente pubblico e pregiudizio
all’immagine della Pubblica Amministrazione.
Il nesso eziologico, pertanto, nella fattispecie del danno all’immagine, è stato affrontato
dalla recente giurisprudenza che ha stabilito che la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 1
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della L. 20/1994 si perfeziona con il verificarsi del danno in ragione del nesso causale tra esso e
il comportamento doloso o gravemente colposo posto in essere dal pubblico dipendente.
5.4. Il concetto di danno
La violazione del diritto all’immagine della Pubblica Amministrazione “intesa come diritto
al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento della propria identità come persona
giuridica pubblica, è economicamente valutabile. Essa infatti si risolve in un onere finanziario
che si ripercuote sull’intera collettività, dando luogo a una carente utilizzazione delle risorse
pubbliche e a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull’organizzazione della
Pubblica Amministrazione si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminu-
zione della potenzialità operativa”.
In tema di danno è opportuno ricordare che il danno non si identifica concettualmente né
si verifica contestualmente a un atto o a un comportamento illecito del pubblico dipendente,
bensì deriva dalla diffusione all’esterno del fatto illecito attraverso il clamor fori. È, infatti, neces-
sario che, mediante gli ordinari mezzi di comunicazione, si sia determinata una lesione al nome
e all’onorabilità della personalità pubblica dello Stato-amministrazione. Costituisce, dunque, un
“effetto diretto e immediato dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione che induce,
secondo comune esperienza, un impoverimento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e
139 Cassazione Civile, Sez. Un, 20 giugno 2007, n. 14297.
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