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terizzava la condotta del dipendente: dunque, ogni qualvolta si fosse accertata l’illiceità penale

            della condotta ne discendeva sic et simpliciter anche la responsabilità contabile del reo.
                  La giurisprudenza, però, con il passare degli anni, ha esteso la responsabilità per danno

            all’immagine anche a tutta una serie di comportamenti extrapenali, ossia a fatti che non costitui-

            scono reato. Questa evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale, tuttavia, non ha compor-

            tato l’accantonamento del modello penalistico di spiegazione causale dell’evento dannoso. Al
            contrario ne ha comportato un maggiore utilizzo da parte dei giudici contabili che la hanno ap-

            plicata in sede di giudizio, ove sono stati chiamati a valutare e riconoscere autonomamente il

            rapporto  di causa-effetto  tra comportamento del dipendente  pubblico e pregiudizio

            all’immagine della Pubblica Amministrazione.
                  Il nesso eziologico, pertanto, nella fattispecie del danno all’immagine, è stato affrontato

            dalla recente giurisprudenza  che ha stabilito che la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 1
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            della L. 20/1994 si perfeziona con il verificarsi del danno in ragione del nesso causale tra esso e
            il comportamento doloso o gravemente colposo posto in essere dal pubblico dipendente.



            5.4.  Il concetto di danno

                  La violazione del diritto all’immagine della Pubblica Amministrazione “intesa come diritto

            al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento della propria identità come persona
            giuridica pubblica, è economicamente valutabile. Essa infatti si risolve in un onere finanziario

            che si ripercuote  sull’intera collettività, dando  luogo a una carente utilizzazione delle risorse

            pubbliche e a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull’organizzazione della
            Pubblica Amministrazione si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminu-

            zione della potenzialità operativa”.

                  In tema di danno è opportuno ricordare che il danno non si identifica concettualmente né

            si verifica contestualmente a un atto o a un comportamento illecito del pubblico dipendente,
            bensì deriva dalla diffusione all’esterno del fatto illecito attraverso il clamor fori. È, infatti, neces-

            sario che, mediante gli ordinari mezzi di comunicazione, si sia determinata una lesione al nome

            e all’onorabilità della personalità pubblica dello Stato-amministrazione. Costituisce, dunque, un

            “effetto diretto e immediato dell’accertamento dell’abuso della pubblica funzione che induce,
            secondo comune esperienza, un impoverimento del  rapporto di fiducia tra la cittadinanza e







            139   Cassazione Civile, Sez. Un, 20 giugno 2007, n. 14297.

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