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l’istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non più affidabile, talvolta finanche

            nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi personali” .
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            5.4.1. La quantificazione del danno

                  In questo ambito si pone il problema della quantificazione del danno all’immagine, pro-

            blema che è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza.
                  In termini generali si è sempre ritenuto di dover far riferimento ai criteri equitativi conte-

            nuti agli artt. 1226 e 2056 del codice civile ai fini della quantificazione degli effetti lesivi sul rap-

            porto di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini causati dal comportamento del dipendente

            pubblico, tenendo conto dell’amplificazione provocata dai mezzi di comunicazione. Di conse-
            guenza, il giudice contabile è stato chiamato caso per caso a valutare le caratteristiche della fatti-

            specie  concreta  sottoposta al  suo  giudizio, liquidando in via equitativa il pregiudizio subito

            dall’amministrazione.
                  Nelle prime applicazioni pratiche dell’istituto del danno all’immagine da parte della Corte

            dei Conti erano stati individuati dei meccanismi automatici di liquidazione del pregiudizio. In

            particolare, si riteneva, a solo titolo di esempio, che nel caso di pagamento di tangenti, il danno

            all’immagine potesse essere quantificato nella  misura di una volta  o di una volta  e mezzo

            l’importo in denaro corrisposto al funzionario . Questa soluzione è stata, tuttavia, ben presto
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            abbandonata a favore di criteri di liquidazione maggiormente analitici, che tenessero conto di

            tutte le peculiarità del caso concreto, mirando al risarcimento del costo complessivo sopportato

            dall’amministrazione per la ricostruzione della propria immagine pubblica. A tal proposito non
            è mancato il riferimento al vantaggio economico conseguito dal dipendente autore della viola-

            zione , così come all’amplificazione dell’illecito operata dai mezzi di comunicazione e, di con-
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            seguenza, alla diffusione della notizia sul territorio . Più in generale è stato deciso che “il dan-
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            no arrecato all’immagine dell’amministrazione deve essere quantificato con riferimento a prin-

            cipi obiettivi, fra i quali vengono in evidenza la natura del bene tutelato, le eventuali reiterazioni
            dell’illecito, l’entità del vantaggio conseguito dal dipendente infedele, il livello e la qualifica pro-









            140   Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 27 del 26 gennaio 2004. Conforme Corte dei Conti, Marche, sezione
               giurisdizionale, sentenza n. 259 dell’11 giugno 2008.
            141   Corte dei Conti, Lombardia, sezione giurisdizionale, sentenza n. 1219 del 21 settembre 2000.
            142   Corte dei Conti, Abruzzo, sezione giurisdizionale, sentenza n. 685 del 31 luglio 2001.
            143   Corte dei Conti, sezione I centrale, sentenza n. 209 del 28 giugno 1999.

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