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213, i quali consentono di poter disporre accertamenti ispettivi di persone e di cose (utili al fine

            di persuadere il giudice sull’esistenza o meno del fatto) e di richiedere informazioni alla P.A.
            (utili queste, al fine di acquisire elementi necessari per il processo che siano rinvenibili in atti e

            documenti conservati dall’Amministrazione stessa, nell’ovvio presupposto che essa non sia la

            parte nel cui interesse viene esercitata l’azione). Oltre questo limitato ambito verrebbero violati i

            principi costituzionali di terzietà del giudice, della par condicio tra le parti del processo e i diritti
            della difesa (articoli 111 e 24 della Costituzione)” .
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            5.5.  La condotta

                  Analizziamo, infine, le principali condotte che possono configurarsi quali fonti di danno
            all’immagine della Pubblica Amministrazione.



            5.5.1. La percezione di tangenti
                  Tra i comportamenti penalmente rilevanti più spesso causativi di un danno all’immagine

            troviamo la percezione di tangenti, intese come l’illegittima dazione di somme di denaro a fun-

            zionari pubblici da parte di soggetti privati in cambio di favoritismi di vario genere, tutti ugual-

            mente vietati dalla legge.

                  La giurisprudenza contabile si è occupata più volte di questa fattispecie di danno all’erario.
            In particolare, la sezione regionale della Lombardia, per i noti fatti legati allo scandalo della co-

            siddetta “Tangentopoli”, ha avuto modo di approfondire la questione in numerosi arresti  che
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            meritano di essere analizzati.
                  La percezione di tangenti da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni

            rappresenta indubbiamente un’ipotesi di lesione all’immagine dell’amministrazione di apparte-

            nenza. In effetti, la gravità del fatto e la risonanza data dagli organi di stampa a questi episodi

            hanno come effetto quello di mettere in cattiva luce l’ente, con il rischio di scardinare il rappor-

            to di fiducia tra lo stesso e i cittadini. Si tratta quindi di monetizzare, a fini risarcitori erariali,
            una  condanna  penale  definitiva  che  rappresenta  un  elemento  costitutivo  ex  lege  del  danno

            all’immagine: la procura regionale della Corte dei Conti può azionare la responsabilità erariale in

            esame, in ogni ipotesi di sussistenza di una “sentenza penale irrevocabile del giudice penale”.
            Come abbiamo già visto, non si parla solo di sentenza definitiva di condanna, ma anche di pat-




            150   Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza 10/2003/QM.
            151   Corte dei Conti, Lombardia, sezione giurisdizionale, sentenze n. 296 del 15 febbraio 2000, n. 43 del 18 gen-
               naio 2000, n. 1250 del 4 novembre 1999.

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