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la condanna di un funzionario che, dietro pagamento di un indebito compenso, aveva più volte

            rivelato notizie segrete riguardanti atti giudiziari non ancora pubblicati .
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            5.5.4. Le condotte assenteistiche

                  In contro tendenza rispetto alla disposizione contenuta nel cosiddetto “lodo Bernardo” si

            è presentata la disposizione contenuta nell’art. 69 del D.Lgs. 150/2009 (cosiddetto  “decreto
            Brunetta”) che, introducendo l’art. 55-quinquies al D.Lgs. 165/2001, ha sancito la risarcibilità del

            danno all’immagine subito dall’amministrazione a seguito dei fenomeni di assenteismo, senza

            ancorarla alla rilevanza penale dell’illecito .
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                  Tale norma prevede  che il dipendente di un’amministrazione che attesti falsamente la
            propria presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o

            con altre modalità fraudolente, in aggiunta alle responsabilità penali e disciplinari, “è obbligato a

            risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi in cui sia accerta-
            ta la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione”.

                  Il dipendente pubblico che si assenta ingiustificatamente e ripetutamente dall’ufficio per

            espletare faccende o soddisfare bisogni personali, quindi, ferme la responsabilità penale e disci-

            plinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire all’ente sia il danno patrimoniale diretto, rag-

            guagliato alle retribuzioni o emolumenti stipendiali indebitamente percepiti in ragione delle as-
            senze dal luogo di lavoro, sia il danno all’immagine. In caso di condotte assenteistiche sostenute

            da illecita certificazione di malattia, infatti, è automaticamente prodotto un ingiusto profitto de-

            rivante dalla corresponsione del trattamento economico relativo alla qualifica professionale, con
            danno per l’amministrazione di appartenenza e per l’Inail in caso di infortunio subito durante

            l’attività lavorativa .
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                  La disposizione analizzata risulta di fondamentale importanza in quanto, nel  prevedere

            l’obbligo specifico di risarcire il danno connesso all’assenteismo realizzato nel pubblico impiego

            con modalità fraudolente, ha, nel contempo, configurato  tale condotta assenteista come una
            specifica ipotesi di responsabilità per danno all’immagine .
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                  Come più volte è stato sancito dalla giurisprudenza contabile, “la fattispecie contemplata

            dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a

            155   Corte dei Conti, Umbria, sezione giurisdizionale, sentenza n. 321 del 31 gennaio 2001.
            156   Corte dei Conti, Friuli Venezia Giulia, sezione giurisdizionale, sentenza n. 46 del 2 settembre 2013: “La spe-
               cialità di detta disposizione supera ogni problematica che possa eventualmente porsi con riferimento a quanto
               disposto dall’art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009”.
            157   Corte dei Conti, Piemonte, sezione giurisdizionale, sentenza n. 118 del 17 giugno 2013.
            158   Corte dei Conti, Veneto, sez. giurisdizionale, sentenza n. 20 dell’8 febbraio 2017.

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