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1.1.  L’accertamento della responsabilità amministrativa


            1.1.1. Il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (cosiddetto R.A.D.)

                  Lo scenario della normativa applicabile in materia di responsabilità amministrativa, oltre

            alla normativa generale che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti, è completato  per la

            compagine militare dal “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi del-
            la Difesa”, di cui al d.P.R. n. 167 del 21 febbraio 2006, comunemente indicato come R.A.D .
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                  Il provvedimento, in vigore dal 2007, ha abrogato tutte le disposizioni contenute nel pre-

            vigente “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’Esercito, della

            Marina e dell’Aeronautica” del 1976 e nelle relative Istruzioni Amministrative Contabili (I.A.C.).
                  In particolare, l’art. 1, lettera b, precisa che le norme del regolamento sono applicabili an-

            che all’Arma dei Carabinieri, in assenza di altre disposizioni specificatamente riferite all’Arma

            stessa. L’art. 3, comma 2 del R.A.D., infatti, specifica che l’espressione “forza armata” compren-
            de anche l’Arma dei Carabinieri, con ciò pienamente uniformandosi  a quanto  già delineato

            dall’art. 1 della L. 78 del 31 marzo 2000.

                  Il Capo III del R.A.D., intitolato “Responsabilità amministrativa e contabile”, e in partico-

            lare gli artt. 7 e 8 hanno disciplinato nel dettaglio la materia.

                  L’art. 7, comma 1 ha previsto, infatti, che “allorché si verifichino mancanze, deterioramenti e dimi-
            nuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere pre-

            dispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell’organismo, il

            quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti” .
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                  I commi 2 e seguenti  dell’art. 7 del R.A.D. disciplinano, invece, l’istituto dell’inchiesta

            amministrativa, procedura rivolta ad accertare le cause dell’evento dannoso, l’entità del danno e

            le eventuali responsabilità. Tale inchiesta è condotta dal Comandante dell’ente che ha effettuato

            la denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti. Qualora l’entità del danno non superi la

            soglia predeterminata di 50mila euro, l’inchiesta sarà svolta da un inquirente, ufficiale o dipen-
            dente civile non inferiore al ruolo “C”, di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito.







            164   Per completezza di trattazione, occorre dire che il R.A.D., a sua volta, ha subito svariate modificazioni nel
               corso del tempo. Ad esempio, gli artt. 14 e 15 sono stati abrogati dal DPR 236/2012, ovvero dal “Regolamen-
               to recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma
               dell’art.196 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163”, ovvero al “Nuovo codice dei contratti pubblici”.
            165   Esempio recente di applicazione di tale normativa lo possiamo rinvenire in Corte dei Conti, Sez. giurisdizio-
               nale Trentino-Alto Adige, sentenza n. 5 del 21 marzo 2016.

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