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1.1.3. La L. 97/2001
Ulteriori elementi circa la responsabilità amministrativa delle Forze Armate e di polizia
possono essere desunti dalla L. n. 97 del 27 marzo 2001. Tale disposizione, recante “Norme sul
rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei
confronti dei dipendenti pubblici”, ha introdotto, agli artt. 6 e 7, alcuni elementi di raccordo tra
il processo penale e quello contabile, apparentemente “estranei” all’oggetto del provvedimento.
L’art. 6, rubricato “Disposizioni patrimoniali”, oltre a prevedere il nuovo articolo 335bis
c.p. in tema di confisca, stabilisce al secondo comma che “nel caso di condanna per i delitti di cui al
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al
procuratore generale della Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato”.
L’art. 7, rubricato “Responsabilità per danno erariale” prevede, invece, che “la sentenza irrevocabile
di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3 per i delitti contro la pubblica ammini-
strazione previsti nel capo I del titolo II del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno eraria-
le nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.
Da una prima lettura della normativa, risulta immediata la constatazione che le fattispecie
penali considerate sono limitate ai reati contro la pubblica amministrazione previsti nel codice
penale, senza richiami ai reati analoghi previsti nel codice penale militare di pace. Può quindi ri-
tenersi che il legislatore sia incorso nella ricorrente “dimenticanza” relativa a tali reati, anche se
si deve constatare che nell’art. 3 della stessa legge (in relazione agli effetti sul procedimento di-
sciplinare) viene espressamente nominato il reato militare di cui all’art. 3 della legge 9 dicembre
1941, n. 1383 (Peculato speciale o collusione del militare della Guardia di Finanza). L’omissione
appare pertanto ingiustificata e tale da far ritenere comunque possibile, seppure non espressa-
mente previsto, che anche il giudice militare, nelle situazioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge
97/2001, provveda alle comunicazioni agli uffici di procura contabile.
b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante rego-
lamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza
maggiore;
c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di
competenza”.
167 Art. 454 TUROM: “L’addebito per la perdita di materiali è commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultan-
te dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L’addebito può essere ridotto o
aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L’addebito per dete-
rioramento di materiali è commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risul-
tino deprezzati è addebitata anche la differenza di valore. Se i materiali deteriorati sono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato
dalla vendita è portato in diminuzione dall’addebito”.
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