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Nella fattispecie “le imprevedibili, ma ripetute assenze arbitrarie dal servizio hanno gene-

            rato un grave disservizio, avuto riguardo alla posizione dell’appellante e soprattutto ai compiti a
            lui intestati. Si trattava, infatti, di un agente di PS incardinato presso il dodicesimo reparto mo-

            bile che, quindi, dispiegava compiti operativi di assoluto rilievo per l’intera collettività”.

                  In fattispecie analoghe, anche altre sezioni regionali della Corte dei Conti hanno adottato

            il medesimo ragionamento. Per esempio, la sezione Puglia nel 2009 , andando ad analizzare la
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            condanna in sede penale di due agenti per i reati di contrabbando, peculato e falso ideologico,

            ha affermato che il “danno all’organizzazione” va inteso nel duplice aspetto della mancata resa

            della prestazione di sevizio (conseguente alla violazione dei doveri d’ufficio) e della mancata o

            inadeguata resa del più generale servizio di repressione e contrasto dell’attività criminale (ancora
            più rilevante).



            1.2.1. L’applicazione del potere riduttivo
                  Peculiarità fondamentale inerente la disciplina della responsabilità amministrativa degli

            appartenenti alle Forze Armate e di Polizia è l’applicazione del potere riduttivo della Corte dei

            Conti.

                  Già nei capitoli precedenti abbiamo visto come la valutazione del giudice non si limiti al

            mero danno e alla causalità della condotta che lo ha determinato, ma si estenda a tutti gli ele-
            menti della fattispecie dannosa, considerata nel complesso delle componenti oggettive e sogget-

            tive.

                  Per quel che concerne in particolare l’ambito militare hanno assunto particolare rilevanza
            nella giurisprudenza contabile, ad esempio, situazioni soggettive quali la pregressa esperienza

            (ove questa fosse stata breve), la giovane età, i precedenti positivi di carriera, il comportamento

            e la personalità del convenuto, lo stato emotivo in occasione dell’evento dannoso, lo stato di sa-

            lute e le gravi condizioni di stress psico-fisico, i turni gravosi di lavoro, il trattamento economi-
            co e le condizioni economiche generali, la mancanza di una previa adeguata attività formativa o

            professionale.

                  Parimenti, sono risultate rilevanti, sul piano oggettivo, le situazioni esterne in cui il pub-

            blico dipendente si è trovato ad operare, quali la disorganizzazione dell’ufficio e la complessità
            organizzativa dell’ente.

                  Infine, vi sono parametri, non condivisi da tutti, quali ad esempio la rilevanza data, ai fini

            del potere riduttivo, all’essersi adeguati a consolidate prassi ancorché contra legem.

            169   Corte dei Conti, sez. Puglia, sentenza n. 12 del 16 gennaio 2009.

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