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Qualora, invece, l’entità del danno superi tale soglia, l’inchiesta sarà svolta da una com-

            missione il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore al ruolo “C”, sia di grado
            pari o superiore all’inquisito.



            1.1.2. Il testo unico regolamentare dell’ordinamento militare

                  Come abbiamo visto, i regolamenti di amministrazione e contabilità delle singole ammini-
            strazioni regolano minutamente le modalità di accertamento e di denuncia dei danni originati

            dai dipendenti. In ogni caso, ad uniformare le puntiformi previsioni, il D.P.R n. 90 del 15 mar-

            zo 2010, al Capo III e più precisamente agli artt. 452, 453 e 454, prevede una specifica normati-

            va di settore.
                  In particolare, l’art. 452 del TUROM descrive le modalità di accertamento del danno era-

            riale affermando al primo comma che “Allorché si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di

            denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone im-
            mediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell’organismo, il quale, con

            immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti”.

                  Il Comandante, quindi, effettuata la denuncia ivi descritta, dispone un’inchiesta ammini-

            strativa volta ad accertare le cause dell’evento dannoso, l’entità del danno e le eventuali respon-

            sabilità. L’inquirente o la commissione di inchiesta acquisiscono, se necessario, il parere degli
            organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all’evento dannoso, de-

            terminano l’entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabi-

            li, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposi-
            ta relazione, contenente le  proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante

            dell’organismo. Il comandante dell’organismo, quindi, al termine dell’inchiesta amministrativa,

            costituisce in mora i responsabili.

                  Gli articoli 453  e 454  si occupano, invece, rispettivamente, delle autorità competenti
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            per la determinazione della responsabilità e dei criteri per l’addebito del danno.



            166   Art. 453 TUROM: “Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno
               accertato:
               a)  il comandante dell’organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all’evento che lo ha deter-
                  minato, non supera l’importo di euro 50mila;
               b)  il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un’altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze
                  sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l’importo di euro 500mila;
               c)  l’autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500mila.
               Le autorità di cui al comma 1:
               a)  dispongono, salvo quanto previsto dall’articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell’inchiesta amministrativa,
                  l’addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;

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