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quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del danno all’immagine,

            dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009. Il richiamato art. 55-quinques si presenta, infatti, quale
            previsione ad hoc, alla stregua di una norma speciale, siccome volta a sanzionare la specifica fat-

            tispecie dell’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l’azionabilità

            del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all’immagine) derivatone a carico a carico

            della P.A.” .
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                  In tale assetto, la Corte ha giudicato che tale norma, nello statuire l’obbligo di risarcimen-

            to sul piano erariale, si configura come disposizione non innovativa dell’ordinamento, ma come

            meramente ricognitiva di orientamenti consolidati nella giurisprudenza contabile di epoca ante-

            riore. In effetti, già  precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 55-quinquies  e  sulla scorta
            dell’applicazione delle norme fondamentali in materia di responsabilità amministrativa, la giuri-

            sprudenza contabile riconosceva la sussistenza degli elementi della responsabilità, sia per il dan-

            no patrimoniale che per quello all’immagine, nei confronti dei dipendenti assenteisti che, con
            artifici e raggiri di vario tipo, avevano indebitamente percepito la retribuzione.
                                                                                           160
                  Ne deriva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 55-quinquies, si prescinde dai requisiti previ-

            sti dal lodo Bernardo, non richiedendosi, in particolare, l’accertamento, con sentenza definitiva,

            della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell’immagine.

                  Tale previsione, quindi, risulta valevole a superare, data la connessione della responsabilità
            per danno all’immagine con la commissione di un illecito disciplinare, l’impedimento per il qua-

            le l’azione del pubblico ministero contabile è esperibile nei soli casi in cui il fatto commesso in-

            tegri gli estremi di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo II, titolo I,
            libro II del codice penale, accertato con sentenza passata in giudicato. In altri termini, il legisla-

            tore, nell’ambito della sua legittima discrezionalità, ha inteso garantire un diverso e più rigoroso

            trattamento per l’odioso fenomeno dell’assenteismo pubblico, fissando espressamente il princi-

            pio per cui le condotte assenteistiche sono causa di lesione all’immagine della Pubblica Ammi-
            nistrazione, circoscrivendo la discrezionalità delle valutazioni rimesse sul punto agli stessi organi

            giurisdizionali .
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            159   Corte dei Conti, Campania, sezione giurisdizionale, sentenza n. 512 del 23 maggio 2014.
            160   In molteplici pronunce della Corte dei Conti si legge che “in presenza di accertata dolosa o colposa inadempien-
               za nella dovuta prestazione lavorativa da parte dei pubblici dipendenti, è pacifica e consolidata la giurisprudenza
               della Corte dei Conti nel riconoscere la responsabilità amministrativa dei predetti dipendenti, ritenendo che il
               danno è, in questi casi, quanto meno pari alla spesa sostenuta dall’amministrazione pubblica datrice di lavoro per
               la retribuzione complessivamente erogata nel periodo in cui i dipendenti non hanno reso la dovuta prestazione
               lavorativa, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati a motivo della assenza arbitra-
               ria nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti”.
            161   Corte dei Conti, Piemonte, sezione giurisdizionale, sentenze n. 118 del 2013 e 115 del 2011.

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